Corte costituzionale

Ordinanza n. 92/2009

Corte cost., ord. 27 marzo 2009, n. 92

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
92/2009
Data di deposito
27 marzo 2009
Data di decisione
11 marzo 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
MADDALENA
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:92

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 45 del 5 marzo 1990
  • art. 2, legge n. 45 del 5 marzo 1990

Parametri

Massime

Massima n. 33273

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che ai dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico dello Stato che chiedano la ricongiunzione dei periodi di contribuzione maturati presso le forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, approvati con il d.m. 27 gennaio 1964. Invero, nella norma censurata non è rinvenibile alcuna disposizione concernente i criteri da applicare per il calcolo della riserva matematica e dunque, con tale questione, il giudice a quo sottopone a scrutinio una norma inconferente rispetto all'oggetto delle proprie censure.

Massima n. 33274

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 45 del 1990, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che ai dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico dello Stato che chiedano la ricongiunzione dei periodi di contribuzione maturati presso le forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, approvati con il d.m. 27 gennaio 1964. Invero, l'applicazione di diversi coefficienti di calcolo della riserva matematica a seconda della gestione di provenienza dei contributi oggetto della ricongiunzione non contrasta con l'art. 3 Cost., in quanto, da un lato, l'estensione ai liberi professionisti della disciplina della ricongiunzione prevista per le altre categorie di lavoratori non è costituzionalmente imposta e, dall'altro, è legittima la previsione di diversi criteri di ripartizione dell'onere economico della ricongiunzione in quanto le differenze tra le discipline delle gestioni previdenziali delle varie categorie di lavoratori rendono eterogenee ed incomparabili le situazioni poste a raffronto. - Sul fatto che l'estensione ai liberi professionisti della disciplina della ricongiunzione prevista per le altre categorie di lavoratori non è costituzionalmente imposta, v., citata, sentenza n. 61 del 1999. - Sul fatto che è legittima la previsione di diversi criteri di ripartizione dell'onere economico della ricongiunzione v., citate, sentenze n. 61 del 1999 e n. 184 del 1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 45 del 1990, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla medesima Corte dei conti con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.

F.to:

Paolo MADDALENA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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