Corte costituzionale

Ordinanza n. 89/2009

Corte cost., ord. 27 marzo 2009, n. 89

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
89/2009
Data di deposito
27 marzo 2009
Data di decisione
11 marzo 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:89

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 214 del 1° agosto 2003

Parametri

Massime

Massima n. 33268

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui attribuisce al Prefetto, anziché Presidente della giunta regionale, il potere di emanare ordinanze-ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie, posto che il rimettente, sia pur sinteticamente, la ricostruisce.

Massima n. 33269

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui attribuisce al Prefetto, anziché Presidente della giunta regionale, il potere di emanare ordinanze-ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per erronea ed incompleta individuazione della norma censurata, posto che la stessa riconosce al prefetto quel potere che, secondo il rimettente, la legge di delegazione intendeva sottrarre all'autorità statale.

Massima n. 33270

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui attribuisce al Prefetto, anziché Presidente della giunta regionale, il potere di emanare ordinanze-ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada: il rimettente, infatti, ha invocato quale parametro l'art. 76 Cost., che ha riguardo esclusivamente ai rapporti tra legge delegante e legge delegata, mentre nella specie è censurata una norma contenuta nella legge di conversione di un decreto-legge. - Sul rapporto tra legge delegante e legge delegata v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 253/2005, n. 294 e n. 159/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Taranto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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