Corte costituzionale
Ordinanza n. 89/2009
Corte cost., ord. 27 marzo 2009, n. 89
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 89/2009
- Data di deposito
- 27 marzo 2009
- Data di decisione
- 11 marzo 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:89
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 214 del 1° agosto 2003
Parametri
- art. 76, Costituzione
- legge n. 85 del 22 marzo 2001
Massime
Massima n. 33268
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui attribuisce al Prefetto, anziché Presidente della giunta regionale, il potere di emanare ordinanze-ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie, posto che il rimettente, sia pur sinteticamente, la ricostruisce.
Massima n. 33269
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui attribuisce al Prefetto, anziché Presidente della giunta regionale, il potere di emanare ordinanze-ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per erronea ed incompleta individuazione della norma censurata, posto che la stessa riconosce al prefetto quel potere che, secondo il rimettente, la legge di delegazione intendeva sottrarre all'autorità statale.
Massima n. 33270
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui attribuisce al Prefetto, anziché Presidente della giunta regionale, il potere di emanare ordinanze-ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada: il rimettente, infatti, ha invocato quale parametro l'art. 76 Cost., che ha riguardo esclusivamente ai rapporti tra legge delegante e legge delegata, mentre nella specie è censurata una norma contenuta nella legge di conversione di un decreto-legge. - Sul rapporto tra legge delegante e legge delegata v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 253/2005, n. 294 e n. 159/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Taranto con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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