Corte costituzionale

Ordinanza n. 8/2009

Corte cost., ord. 16 gennaio 2009, n. 8

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
8/2009
Data di deposito
16 gennaio 2009
Data di decisione
12 gennaio 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:8

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 40 del 2 febbraio 2006
  • art. 26, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 40 del 2 febbraio 2006

Parametri

  • art. 76, Costituzione
  • art. 1, comma 2, legge n. 80 del 14 maggio 2005
  • art. 1, comma 3, legge n. 80 del 14 maggio 2005

Massime

Massima n. 33117

È manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, censurato, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, ed in relazione all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80, poiché, modificando il quinto comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha reso appellabile l'ordinanza di convalida del provvedimento opposto nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, prima ricorribile solo in cassazione. La norma censurata non è, infatti, applicabile nel giudizio a quo , avendo quest'ultimo ad oggetto l'appello avverso una sentenza emessa da un Giudice di pace all'esito di un giudizio di opposizione.

Massima n. 33118

É manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, censurato, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, ed in relazione all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80, poiché, abrogando l'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha reso appellabile la sentenza che decide l'opposizione avverso il provvedimento che irroga una sanzione amministrativa, prima ricorribile solo in cassazione. Infatti la stessa identica questione è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 98 del 2008 e, successivamente, manifestamente infondata con le ordinanze n. 396 e n. 281 del 2008, né risultano addotti profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati, eccezion fatta per l'ulteriore argomento, concernente la modalità di proposizione dell'appello, che risulta palesemente inconferente al fine di confortare il denunciato vizio di eccesso di delega.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, ed in relazione all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), dal Tribunale ordinario di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, ed in relazione all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80, dal Tribunale ordinario di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2009.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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