Corte costituzionale
Ordinanza n. 79/2009
Corte cost., ord. 20 marzo 2009, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 79/2009
- Data di deposito
- 20 marzo 2009
- Data di decisione
- 11 marzo 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:79
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, comma 6, legge della Regione Veneto n. 3 del 21 gennaio 2000
Parametri
Massime
Massima n. 33249
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 6, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, censurato, in riferimento all'art. 120, primo comma, Cost., nella parte in cui esclude dalla riduzione del tributo prevista dal comma 3 dello stesso articolo, i conferimenti di rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale. Infatti il giudice rimettente omette di chiarire: perché la riduzione prevista per i fanghi palpabili sarebbe applicabile alla diversa categoria delle "terre e rocce" non contenenti sostanze pericolose; se detti rifiuti siano in concreto urbani o speciali; se l'attività di conferimento di rifiuti svolta dalla contribuente sia da qualificare, nella specie, come bonifica o come discarica. Tale lacune non consentono alla Corte di verificare se nella fattispecie oggetto del giudizio principale possa trovare applicazione la misura ridotta del tributo prevista dal comma 3 dell'art. 39 cit., nonché di valutare se e in che misura possa trovare applicazione, nel caso di specie, il principio di libera circolazione di cui all'art. 120, primo comma, Cost. - valevole solo per i rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi e non per i rifiuti urbani - e, infine, di esaminare il fondamento della pretesa della contribuente di essere esclusa dall'obbligo di corrispondere il tributo. - Sulla circostanza che l'art. 120 Cost. trova applicazione solo per i rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi e non per i rifiuti urbani, v., citate, sentenze n. 10/2009, n. 12/2007, n. 62/2005, n. 505/2002, n. 335/2001, n. 281/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 6, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti), sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia, in riferimento all'art. 120, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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