Corte costituzionale

Ordinanza n. 342/2009

Corte cost., ord. 30 dicembre 2009, n. 342

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
342/2009
Data di deposito
30 dicembre 2009
Data di decisione
16 dicembre 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:342

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, comma 1, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • legge n. 133 del 6 agosto 2008

Parametri

Massime

Massima n. 34227

V. titoletto.

Massima n. 34228

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente la soppressione di enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore alle 50 unità, promossa dalla Regione Liguria in riferimento all'art. 117, quarto e sesto comma, della Costituzione nonché al principio di leale collaborazione. La ricorrente impugna «a titolo cautelativo», ipotizzando che la norma indubbiata possa comportare la soppressione anche degli enti pubblici regionali e locali, ed insiste per l'accoglimento della questione nonostante che sull'interpretazione della disposizione denunciata le parti convergano nel senso che l'ambito di applicazione della medesima si intende limitato agli "enti pubblici nazionali". L'assenza di contrasto sull'opzione interpretativa indicata a fondamento del ricorso proposto a titolo cautelativo, nel configurare come meramente astratta la questione di legittimità costituzionale di una disposizione solo eventualmente lesiva di competenze, rende l'impugnazione priva di consistenza ed evidenzia il difetto di interesse a coltivarla. Sull'ammissibilità, nei giudizi in via principale, delle questioni promosse "in via cautelativa ed ipotetica" sulla base di interpretazioni prospettate anche soltanto come possibili, v., ex multis , sentenza n. 228 del 2003. Sulla necessità che l'oggetto del giudizio non si esaurisca in una questione di esatta interpretazione della disposizione impugnata, dovendo questa necessariamente risultare connessa, in via strumentale, a quella relativa alla salvaguardia del sistema costituzionale di riparto delle competenze, v. ex multis , sentenza n. 19 del 1956; sentenze n. 242 del 1989 e n. 216 del 2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto altre disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promosse dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promossa, in riferimento all’art. 117, quarto e sesto comma, della Costituzione nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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