Corte costituzionale
Ordinanza n. 332/2009
Corte cost., ord. 11 dicembre 2009, n. 332
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 332/2009
- Data di deposito
- 11 dicembre 2009
- Data di decisione
- 2 dicembre 2009
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:332
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 16 luglio 2008
Parametri
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 24, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 68, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 34186
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di cassazione, in relazione alla deliberazione della Camera dei deputati del 16 luglio 2008 (doc. IV- quater , n. 1), con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali il magistrato Paola Braggion ha intrapreso azione risarcitoria nei confronti dell'onorevole Bossi, per talune dichiarazioni da questi rese a vari organi di stampa, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, come tali insindacabili. Infatti, nella fattispecie sussistono tanto il requisito soggettivo quanto quello oggettivo del conflitto. Sotto l'aspetto soggettivo, la Corte di cassazione è legittimata a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle funzioni attribuitele, la volontà del potere cui appartiene, e, del pari, la Camera dei deputati è legittimata ad essere parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in merito alla sussistenza o meno dell'immunità riconosciuta dall'art. 68, primo comma, Cost. Inoltre, con riferimento al profilo oggettivo, posto che dal ricorso si rilevano tanto le «ragioni del conflitto», quanto «le norme costituzionali che regolano la materia» (come stabilito dall'art. 24 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), la ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita da parte dell'impugnata deliberazione della Camera dei deputati.
Per questi motivi
per questi motivi
La Corte costituzionale
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di cassazione, in relazione alla delibera della Camera dei deputati del 16 luglio 2008, con l’atto introduttivo indicato in epigrafe;
dispone:
che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente Corte di cassazione;
che l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, a cura della ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte, con la prova dell’avvenuta notifica, entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2009.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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