Corte costituzionale

Ordinanza n. 303/2009

Corte cost., ord. 20 novembre 2009, n. 303

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
303/2009
Data di deposito
20 novembre 2009
Data di decisione
16 novembre 2009
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:303

Parametri

Massime

Massima n. 34110

E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Milano, in relazione alla deliberazione della Camera dei deputati del 30 maggio 2007 (Doc. IV-ter, n. 1-A), con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso un procedimento penale a carico di un imputato - deputato all'epoca dei fatti - riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, come tali insindacabili. Infatti, nella fattispecie sussistono tanto il requisito soggettivo quanto quello oggettivo del conflitto. Sotto l'aspetto soggettivo, la Corte d'appello di Milano è legittimata a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene, e, del pari, la Camera dei deputati è legittimata ad essere parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, Cost. Inoltre, per quanto attiene al profilo oggettivo, la ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita da parte dell'impugnata deliberazione della Camera dei deputati.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Milano, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d'appello di Milano;

b) che, a cura della ricorrente, l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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