Corte costituzionale

Ordinanza n. 289/2009

Corte cost., ord. 6 novembre 2009, n. 289

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
289/2009
Data di deposito
6 novembre 2009
Data di decisione
2 novembre 2009
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:289

Parametri

Massime

Massima n. 34060

È ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Monza, in relazione alla delibera del Senato del 19 febbraio 2009, con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso un procedimento penale a carico di un senatore, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, come tali insindacabili. Infatti, sotto l'aspetto soggettivo, il Tribunale di Monza è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo competente a dichiarare in via definitiva - nel procedimento sottoposto al suo giudizio - la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di piena indipendenza, e, del pari, il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, Cost. Inoltre, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, ad opera della deliberazione del Senato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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