Corte costituzionale
Ordinanza n. 289/2009
Corte cost., ord. 6 novembre 2009, n. 289
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 289/2009
- Data di deposito
- 6 novembre 2009
- Data di decisione
- 2 novembre 2009
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:289
Parametri
Massime
Massima n. 34060
È ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Monza, in relazione alla delibera del Senato del 19 febbraio 2009, con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso un procedimento penale a carico di un senatore, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, come tali insindacabili. Infatti, sotto l'aspetto soggettivo, il Tribunale di Monza è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo competente a dichiarare in via definitiva - nel procedimento sottoposto al suo giudizio - la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di piena indipendenza, e, del pari, il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, Cost. Inoltre, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, ad opera della deliberazione del Senato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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