Corte costituzionale
Ordinanza n. 285/2009
Corte cost., ord. 6 novembre 2009, n. 285
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 285/2009
- Data di deposito
- 6 novembre 2009
- Data di decisione
- 2 novembre 2009
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:285
Norme oggetto del giudizio
- art. 80, comma 19, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
Parametri
Massime
Massima n. 34055
Deve essere ordinata la restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, censurato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui condiziona il diritto dello straniero legalmente soggiornante nel territorio nazionale alla fruizione dell'assegno sociale e delle altre provvidenze economiche quali indennità di frequenza ex legge 11 ottobre 1990, n. 289 e assegno di accompagnamento ex legge 11 febbraio 1980, n. 18 al requisito della titolarità della carta di soggiorno. Appare necessario un nuovo esame della rilevanza della questione nel giudizio a quo . Infatti, successivamente alla ordinanza di rimessione, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui viene escluso che l'indennità di accompagnamento di cui sopra possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari solo perché non sono in possesso dei requisiti di reddito stabiliti per la carta di soggiorno (sentenza n. 306/2008) e nella parte in cui esclude che, agli stessi, possa essere attribuita la pensione di inabilità ex legge 30 marzo 1971, n. 118 (sentenza n. 11/2009). Inoltre, sempre successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore per l'Italia la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, i cui principi si riflettono sulla disciplina dettata in tema di indennità di frequenza. >-V., citati, i precedenti di cui alle sentenze n. 306/2008 e n. 11/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
la corte costituzionale
ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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