Corte costituzionale

Ordinanza n. 23/2009

Corte cost., ord. 30 gennaio 2009, n. 23

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
23/2009
Data di deposito
30 gennaio 2009
Data di decisione
26 gennaio 2009
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:23

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33142

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 204- bis , comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4, comma 1- septies , del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all'articolo 3 Cost., laddove prevede soltanto per il ricorso proposto innanzi all'autorità prefettizia, e non pure per quello di contenuto analogo esperibile innanzi al giudice di pace, che, in caso di rigetto, la sanzione pecuniaria minima irrogabile non possa essere inferiore al doppio del minimo edittale. Premesso che l'individuazione delle condotte punibili, la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni rientrano nella discrezionalità del legislatore, potendo tale discrezionalità essere oggetto di censura, in sede di scrutinio di costituzionalità, soltanto nei casi di "uso distorto o arbitrario", così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, la scelta compiuta dal legislatore nel caso di specie non si presenta manifestamente irragionevole, atteso che l'irrogazione, in caso di rigetto del ricorso amministrativo, della sanzione pecuniaria in una misura non inferiore al doppio del minimo edittale vale a controbilanciare la previsione di un'ipotesi di silenzio-accoglimento qualora risulti inutilmente decorso il termine di 150 giorni dalla proposizione del ricorso senza che in relazione ad esso sia intervenuta alcuna decisione (comma 1- bis dell'art. 204 del codice della strada) e che la misura dell'intervento sanzionatorio è stata modulata dal legislatore in modo da perseguire finalità deflattive del contenzioso amministrativo. Inoltre, la predetta scelta legislativa non appare manifestamente irragionevole in considerazione della possibilità spettante al giudice di pace di determinare, anche in una misura pari al minimo edittale, l'entità della sanzione pecuniaria irrogabile in caso di rigetto del ricorso. - Sulla discrezionalità del legislatore nella determinazione degli illeciti e del relativo trattamento sanzionatorio, v., citata, ordinanza n. 292/2006. - Sul fatto che la misura del trattamento sanzionatorio, in caso di rigetto di ricorso al prefetto, è stata modulata dal legislatore in modo da perseguire finalità deflattive del contenzioso amministrativo, vedi, citate, sentenza n. 366/1994; ordinanze n. 63/2000, n. 306/1998, n. 324/1997, n. 268/1996. - Sul fatto che il ricorso amministrativo avverso il verbale di contestazione dell'infrazione costituisce una peculiarità della disciplina dettata in materia di circolazione stradale, in deroga al regime generale, previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, vedi, citata, sentenza n. 255/1994. - Sul fatto che la scelta tra il pagamento della sanzione in misura ridotta o l'impugnazione il verbale costituisce il risultato di una libera determinazione dell'interessato, vedi, citata, sentenza n. 468/2005. - Sul fatto che, in caso di rigetto dell'opposizione, non è preclusa al Giudice di pace, la possibilità di determinare l'entità della sanzione pecuniaria nel minimo previsto, cioè nella misura corrispondente a quella "ridotta" di cui all'art. 202 del nuovo codice della strada, vedi, citata, sentenza n. 468/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 204-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata – in riferimento all'articolo 3 della Costituzione – dal Giudice di pace di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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