Corte costituzionale
Ordinanza n. 210/2009
Corte cost., ord. 9 luglio 2009, n. 210
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 210/2009
- Data di deposito
- 9 luglio 2009
- Data di decisione
- 8 luglio 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:210
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 132, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 47, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
- legge n. 326 del 24 novembre 2003
Parametri
Massime
Massima n. 33569
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude dall'applicazione della disciplina previgente a quella introdotta dall'art. 47 del d.l. n. 269 del 2003 «coloro che prima del 2 ottobre 2003 non abbiano presentato domanda amministrativa di riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992», pur avendo poi presentato la domanda nel termine di decadenza di cui al menzionato art. 47. Invero, con la sentenza n. 376 del 2008, intervenuta medio tempore , è stata dichiarata inammissibile un'identica questione e l'ordinanza di rimessione non contiene alcun elemento di novità rispetto al quadro normativo esaminato con la richiamata sentenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), e dell'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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