Corte costituzionale

Ordinanza n. 2/2009

Corte cost., ord. 16 gennaio 2009, n. 2

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
2/2009
Data di deposito
16 gennaio 2009
Data di decisione
12 gennaio 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:2

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 1, decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 33109

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, censurato, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede un meccanismo di perequazione delle pensioni basato sull'applicazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, anziché su quello specifico delle famiglie dei pensionati. Infatti l'ordinanza di rimessione è priva di una sia pure sintetica motivazione sulla sussistenza della giurisdizione in capo al remittente e tale carenza - ancor più rilevante ove si consideri che il giudizio principale è destinato ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, in quanto l'atto impugnato non comporta esercizio di un potere per la realizzazione di un interesse pubblico e di scelte discrezionali, né riguarda un ambito materiale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - si riflette sul giudizio di legittimità costituzionale, il quale, nelle circostanze e nei termini in cui la questione è proposta, risulta privo del carattere di incidentalità. Inoltre, la questione è stata sollevata sull'assunto non specificamente motivato dell'esistenza di un solo indice ufficiale espressamente elaborato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie dei pensionati, periodicamente determinato ai fini della perequazione delle pensioni. - In relazione alla sussistenza dei presupposti per legittimare il riconoscimento di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, v., citate, sentenze n. 204/2004, n. 191/2006 e n. 140/2007. - Sul fatto che il petitum del giudizio principale non deve identificarsi con l'oggetto della questione in esso sollevata, v., citata, sentenza n. 84/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2009.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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