Corte costituzionale

Ordinanza n. 188/2009

Corte cost., ord. 26 giugno 2009, n. 188

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
188/2009
Data di deposito
26 giugno 2009
Data di decisione
22 giugno 2009
Esito
Improcedibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Franco Gallo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:188

Parametri

  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 33509

Al pari del termine per la notificazione del ricorso e della ordinanza di ammissibilità del conflitto tra poteri, il termine di venti giorni dall'ultima notificazione stabilito dall'art. 26, comma 3, delle Norme integrative (nel testo di cui alla deliberazione 16 marzo 1956) per il deposito presso la cancelleria della Corte costituzionale degli atti notificati, con la prova delle notificazioni, ha carattere perentorio e deve essere osservato a pena di decadenza. Il dies a quo della decorrenza del termine va ragionevolmente individuato nel momento in cui il ricorrente, se diligentemente attivatosi, ha avuto la disponibilità della prova delle notificazioni. - V. citate sentenze n. 88 del 2005 e n. 172 del 2002, ordinanze n. 430 del 2008, n. 253 del 2007 e n. 304 del 2006.

Massima n. 33510

È improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione della Camera dei deputati del 12 settembre 2007 (doc. IV- ter , n. 5-A), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un deputato sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata. Infatti, il ricorso e l'ordinanza che lo dichiarato ammissibile risultano depositati presso la Cancelleria della Corte oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione, stabilito dall'art. 26, comma 3, delle Norme integrative 16 marzo 1956. Ne la tardività del deposito è esclusa dalla circostanza che la relata della notificazione sia stata restituita al ricorrente quando il citato termine era già decorso, poiché, nel caso di specie, la notificazione è stata effettuata dall'ufficiale giudiziario non già a mezzo posta, ma a mani proprie, e rispetto a tale modalità di notificazione sussiste uno specifico onere di diligenza a carico del notificante, che non è stato osservato. - Sulla perentorietà del termine stabilito dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, v., citate, ordinanze n. 430 del 2008 e n. 253 del 2007. - Sull'onere di diligenza che incombe al notificante a mani proprie, v., citata, sentenza n. 247 del 2004 e ordinanza n. 278 del 2004, secondo le quali l'ufficiale giudiziario non ha «l'obbligo di restituire gli atti al richiedente nel domicilio o nella sede di questo» e «il notificante [...] deve diligentemente attivarsi, facendo in modo - per quanto egli può controllare - che il procedimento di notificazione si concluda, con il ritorno degli atti nella sua disponibilità, nel tempo utile per il rituale proseguimento del processo».

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, nei confronti della Camera dei deputati ed indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2009.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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