Corte costituzionale

Ordinanza n. 187/2009

Corte cost., ord. 26 giugno 2009, n. 187

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
187/2009
Data di deposito
26 giugno 2009
Data di decisione
22 giugno 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:187

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33508

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, censurato, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che costituisca reato la condotta consistente nel rifiuto di sottoposizione all'esame alcolimetrico. Le ordinanze di rimessione, infatti, contengono un petitum oscuro e di difficile interpretazione che non consente alla Corte l'esatta identificazione del thema decidendum , e sottopongono a scrutinio di costituzionalità una norma di cui il rimettente non deve fare applicazione nei giudizi a quibus . - Sull'inesatta indicazione delle norme oggetto di censura v. citate, ex plurimis , ordinanze nn. 50/2009; 265 e 263/2008).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Morbegno, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2009.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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