Corte costituzionale
Ordinanza n. 171/2009
Corte cost., ord. 29 maggio 2009, n. 171
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 171/2009
- Data di deposito
- 29 maggio 2009
- Data di decisione
- 18 maggio 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:171
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 33479
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui vieta il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. pen. Infatti, la Corte si è già pronunciata su questioni identiche, dichiarate dapprima inammissibili e poi manifestamente inammissibili poiché i rimettenti non hanno verificato la possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione, posto che il presupposto secondo cui la recidiva reiterata sarebbe divenuta obbligatoria in ogni caso non è l'unica soluzione prospettabile. - Sul punto v. i precedenti citati, sentenza n. 192/2007 e ordinanze n. 257, n. 193, n. 90 e n. 33/2008 e n. 409/2007.
Massima n. 33480
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 69, quarto comma, 99, quinto comma, e 81, quarto comma, cod. pen., censurati, in riferimento all'art. 27, terzo comma, nella parte in cui prevedono rispettivamente il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, l'obbligatorietà, in tal caso, di un aumento di pena predeterminato e, in caso di continuazione o concorso formale di reati, un aumento minimo di pena pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Infatti, non solo il rimettente non si pone il problema interpretativo di stabilire quale reato debba rientrare nell'elenco dell'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. affinché divenga operante il nuovo regime di obbligatorietà, ma anche non fornisce adeguata motivazione in ordine alla violazione dell'unico parametro evocato. - Sulla manifesta inammissibilità per insufficiente motivazione sul parametro v., citate, tra le ultime, ordinanze n. 35 e n. 15/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 69, quarto comma, 81, quarto comma, e 99, quinto comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione e dalla Corte d'appello di Bari con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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