Corte costituzionale

Ordinanza n. 155/2009

Corte cost., ord. 19 maggio 2009, n. 155

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
155/2009
Data di deposito
19 maggio 2009
Data di decisione
6 maggio 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:155

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33430

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede una competenza differenziata per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool rispetto alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, la modifica della disciplina processuale successivamente al deposito dell'ordinanza di rimessione non comporta la restituzione degli atti al rimettente, poiché detta novella è inapplicabile alla fattispecie, per effetto del principio tempus regit actum , in base al quale, per stabilire la competenza a giudicare un certo reato, ha rilievo il tempus commissi delicti o la data di promuovimento dell'azione penale da parte del pubblico ministero.

Massima n. 33431

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede una competenza differenziata per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool rispetto alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Il petitum si presenta, infatti, indeterminato, non essendo chiaro quale sia l'intervento richiesto, e il rimettente si è sottratto all'obbligo di vagliare la possibilità di dare alla norma un'interpretazione conforme a Costituzione. - Sulla indeterminatezza del petitum v., citate, ordinanze n. 54/2008, n. 279 e n. 35/2007. - Sulla interpretazione conforme a Costituzione v., citate, ordinanze n. 133 e n. 47/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze