Corte costituzionale
Ordinanza n. 155/2009
Corte cost., ord. 19 maggio 2009, n. 155
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 155/2009
- Data di deposito
- 19 maggio 2009
- Data di decisione
- 6 maggio 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:155
Norme oggetto del giudizio
- art. 186, comma 2, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 5, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- legge n. 214 del 1° agosto 2003
Parametri
Massime
Massima n. 33430
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede una competenza differenziata per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool rispetto alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, la modifica della disciplina processuale successivamente al deposito dell'ordinanza di rimessione non comporta la restituzione degli atti al rimettente, poiché detta novella è inapplicabile alla fattispecie, per effetto del principio tempus regit actum , in base al quale, per stabilire la competenza a giudicare un certo reato, ha rilievo il tempus commissi delicti o la data di promuovimento dell'azione penale da parte del pubblico ministero.
Massima n. 33431
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede una competenza differenziata per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool rispetto alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Il petitum si presenta, infatti, indeterminato, non essendo chiaro quale sia l'intervento richiesto, e il rimettente si è sottratto all'obbligo di vagliare la possibilità di dare alla norma un'interpretazione conforme a Costituzione. - Sulla indeterminatezza del petitum v., citate, ordinanze n. 54/2008, n. 279 e n. 35/2007. - Sulla interpretazione conforme a Costituzione v., citate, ordinanze n. 133 e n. 47/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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