Corte costituzionale
Ordinanza n. 153/2009
Corte cost., ord. 19 maggio 2009, n. 153
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 153/2009
- Data di deposito
- 19 maggio 2009
- Data di decisione
- 6 maggio 2009
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:153
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, lett. j), legge della Regione Abruzzo n. 45 del 19 dicembre 2007
- art. 3, comma 1, lett. m), legge della Regione Abruzzo n. 45 del 19 dicembre 2007
- art. 52, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 45 del 19 dicembre 2007
- art. 53, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 45 del 19 dicembre 2007
- art. 55, comma 4, legge della Regione Abruzzo n. 45 del 19 dicembre 2007
- art. 55, comma 5, legge della Regione Abruzzo n. 45 del 19 dicembre 2007
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 191, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 253, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- direttiva CE n. 442 del 15 luglio 1975
- direttiva CE n. 12 del 5 aprile 2006
Massime
Massima n. 33428
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettere j ) e m ), 52, comma 1, 53, comma 1, e 55, commi 4 e 5, della legge della Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 4, sollevate in relazione all'art. 117, commi primo e secondo, lett. l ) ed s ), Cost., nonché all'art. 191 del d.lgs. n. 152/ 2006 e alle direttive 75/442/CE del 15 luglio 1975 e 2006/12/CE del 5 aprile 2006. Invero, in considerazione delle modifiche apportate successivamente alla proposizione del ricorso con la legge regionale n. 21 novembre 2008, n. 16, il ricorrente ha rinunciato al ricorso, ritenendo che l'intervento normativo possa ritenersi satisfattivo delle pretese avanzate nel giudizio di costituzionalità. Tale rinuncia, pur non comportando l'estinzione del processo, in quanto non è stata formalmente accettata dalla controparte può, infatti, fondare, unitamente ad altri elementi - nella specie, non risulta che le norme impugnate abbiano avuto medio tempore applicazione - una dichiarazione di cessazione della materia del contendere per essere venute meno le ragioni della controversia. - Sulla cessazione della materia del contendere nella ipotesi di dichiarazione di rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte, v., citate, sentenza n. 320/2008; ordinanze n. 345/2006, n. 418/2008 e n. 53/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze