Corte costituzionale
Ordinanza n. 147/2009
Corte cost., ord. 8 maggio 2009, n. 147
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 147/2009
- Data di deposito
- 8 maggio 2009
- Data di decisione
- 4 maggio 2009
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:147
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 24, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008) del 7 ottobre 2008
Massime
Massima n. 33399
È ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano, in relazione alla delibera della Camera dei deputati del 5 agosto 2008, con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso un procedimento penale a carico di un deputato, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, come tali insindacabili. Infatti, sotto l'aspetto soggettivo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo competente a dichiarare in via definitiva - nel procedimento sottoposto al suo giudizio - la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di piena indipendenza, e, del pari, la Camera dei deputati è legittimato ad essere parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, Cost. Inoltre, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, ad opera delle deliberazione della Camera dei deputati, secondo la quale i fatti per i quali è pendente il procedimento penale sarebbero insindacabili in applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost. Infine, dal ricorso si rilevano tanto le ragioni del conflitto quanto le norme costituzionali regolatrici della materia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini del Tribunale di Milano, in relazione alla delibera della Camera dei deputati del 5 agosto 2008, con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
dispone:
che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano;
che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, a cura del ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte, con la prova dell'avvenuta notifica, entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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