Corte costituzionale
Ordinanza n. 135/2009
Corte cost., ord. 6 maggio 2009, n. 135
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 135/2009
- Data di deposito
- 6 maggio 2009
- Data di decisione
- 4 maggio 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:135
Norme oggetto del giudizio
- art. 157, comma 5, codice penale
- art. 6, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 33377
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo e quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede, per i reati di competenza del giudice di pace, che il termine prescrizionale sia pari a tre anni nel caso di reati puniti con pene diverse da quella detentive o pecuniarie, e sia pari invece a quattro o a sei anni nel caso di reati puniti con la pena pecuniaria. Invero, il rimettente si è limitato a censurare, riguardo ai reati di competenza del giudice di pace, la previsione di termini prescrizionali in rapporto di proporzione inversa rispetto alla gravità dei reati medesimi, senza precisare l'intervento mediante il quale la Corte dovrebbe rimuovere l'asserita situazione di irrazionalità, rendendo così il petitum indeterminato.
Massima n. 33378
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non dispone che il termine triennale di prescrizione previsto per i reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria si applichi anche a tutti gli ulteriori reati di competenza del giudice di pace. Il rimettente, infatti, non ha descritto compiutamente la fattispecie sottoposta al suo giudizio, così impedendo alla Corte il necessario controllo sulla rilevanza della questione.
Massima n. 33379
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede un termine di prescrizione di tre anni quando per il reato di competenza del giudice di pace la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria. E' erroneo, infatti, il presupposto secondo cui per i reati di competenza del giudice di pace punibili mediante le sanzioni cosiddette paradetentive vigerebbe un termine di prescrizione triennale, poiché, come già chiarito nella sentenza n. 2 del 2008, va esclusa la riferibilità della norma impugnata a fattispecie incriminatrici che non prevedano in via diretta ed esclusiva pene diverse da quelle pecuniarie o detentive. Non sono stati addotti argomenti che inducano a modificare le motivazioni richiamate e la ritenuta applicabilità delle disposizioni del primo comma dell'art. 157 cod. pen. a tutti i reati di competenza del giudice di pace esclude l'incongrua diversità di trattamento denunciata dai rimettenti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo e quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Livorno con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 289 del 2008);
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Nocera Inferiore, con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 361 del 2008);
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, con le ordinanze indicate in epigrafe (r.o. n. 250 e n. 380 del 2008).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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