Corte costituzionale
Ordinanza n. 122/2009
Corte cost., ord. 24 aprile 2009, n. 122
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 122/2009
- Data di deposito
- 24 aprile 2009
- Data di decisione
- 20 aprile 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:122
Norme oggetto del giudizio
- art. 33, comma 1, legge della Regione Veneto n. 29 del 21 settembre 2007
- art. 34, comma 1, legge della Regione Veneto n. 29 del 21 settembre 2007
- art. 38, comma 1, legge della Regione Veneto n. 29 del 21 settembre 2007
Parametri
Massime
Massima n. 33358
È manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, comma 1, 34, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 settembre 2007, n. 29, censurati, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e) , della Costituzione, nella parte in cui disciplinano il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Infatti, trattandosi di disposizioni strumentali all'emanazione di futuri parametri e criteri di programmazione per le nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, tali norme non potrebbero in ogni caso essere poste a fondamento della decisione del giudice a quo , sia essa di annullamento che risarcitoria. - Sulla manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza derivante da censura di norme che il giudice a quo non deve applicare v., citate, ex pluribus , ordinanze n. 8/2009, n. 286/2001, n. 156/2001.
Massima n. 33359
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 settembre 2007, n. 29, censurato, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e ), della Costituzione, nella parte in cui dispone l'applicabilità in via transitoria dei parametri e dei criteri attualmente vigenti. Infatti, l'ordinanza è priva di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione in quanto non è dato riscontrare un adeguato sviluppo argomentativo del denunciato contrasto con i parametri invocati: il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., è infatti conseguente ad un'interpretazione puramente assertiva della disposizione e la denunciata lesione dell'art. 41 Cost. è priva di reale motivazione. - Sulla manifesta inammissibilità per mancata motivazione della non manifesta infondatezza, conseguente ad un insufficiente riferimento ai parametri invocati, v., ex multis , ordinanze n. 249/2008, n. 114/2007, n. 39/2005, n. 126/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 33, comma 1, 34, comma 1, e 38, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 settembre 2007, n. 29 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande), sollevata, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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