Corte costituzionale

Ordinanza n. 122/2009

Corte cost., ord. 24 aprile 2009, n. 122

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
122/2009
Data di deposito
24 aprile 2009
Data di decisione
20 aprile 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:122

Norme oggetto del giudizio

  • art. 33, comma 1, legge della Regione Veneto n. 29 del 21 settembre 2007
  • art. 34, comma 1, legge della Regione Veneto n. 29 del 21 settembre 2007
  • art. 38, comma 1, legge della Regione Veneto n. 29 del 21 settembre 2007

Parametri

Massime

Massima n. 33358

È manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, comma 1, 34, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 settembre 2007, n. 29, censurati, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e) , della Costituzione, nella parte in cui disciplinano il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Infatti, trattandosi di disposizioni strumentali all'emanazione di futuri parametri e criteri di programmazione per le nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, tali norme non potrebbero in ogni caso essere poste a fondamento della decisione del giudice a quo , sia essa di annullamento che risarcitoria. - Sulla manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza derivante da censura di norme che il giudice a quo non deve applicare v., citate, ex pluribus , ordinanze n. 8/2009, n. 286/2001, n. 156/2001.

Massima n. 33359

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 settembre 2007, n. 29, censurato, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e ), della Costituzione, nella parte in cui dispone l'applicabilità in via transitoria dei parametri e dei criteri attualmente vigenti. Infatti, l'ordinanza è priva di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione in quanto non è dato riscontrare un adeguato sviluppo argomentativo del denunciato contrasto con i parametri invocati: il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., è infatti conseguente ad un'interpretazione puramente assertiva della disposizione e la denunciata lesione dell'art. 41 Cost. è priva di reale motivazione. - Sulla manifesta inammissibilità per mancata motivazione della non manifesta infondatezza, conseguente ad un insufficiente riferimento ai parametri invocati, v., ex multis , ordinanze n. 249/2008, n. 114/2007, n. 39/2005, n. 126/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 33, comma 1, 34, comma 1, e 38, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 settembre 2007, n. 29 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande), sollevata, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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