Corte costituzionale
Ordinanza n. 118/2009
Corte cost., ord. 24 aprile 2009, n. 118
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 118/2009
- Data di deposito
- 24 aprile 2009
- Data di decisione
- 20 aprile 2009
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:118
Norme oggetto del giudizio
- art. 171, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 3, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- legge n. 214 del 1° agosto 2003
- art. 213, comma 2, sexies, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 5-bis, comma 1, lett. c), n. 2, decreto-legge n. 115 del 30 giugno 2005
- legge n. 168 del 17 agosto 2005
Parametri
Massime
Massima n. 33353
Nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 171 e 213, comma 2- sexies , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, quest'ultimo censurato nel testo originario introdotto dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo, deve essere disattesa la richiesta di restituzione degli atti al remittente in relazione alle modifiche apportate all'art. 213, comma 2- sexies , tenuto conto che, considerata l'epoca dell'infrazione, la norma de qua continua, ratione temporis , ad applicarsi nel testo originario.
Massima n. 33354
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 171 e 213, comma 2- sexies , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, quest'ultimo censurato nel testo originario introdotto dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo. Infatti, in merito alla denunciata disparità di trattamento, almeno in una delle ipotesi evocate quale tertium - artt. 186 e 187 del codice della strada - la confisca è contemplata (confisca di ciclomotore usato per commettere un reato); inoltre, la scelta del legislatore di reprimere più intensamente l'infrazione dell'inosservanza dell'obbligo del casco risponde alla necessità di prevenire i rischi specifici conseguenti alla utilizzazione dei veicoli a due ruote. -Sulla necessità di prevenire i rischi legati alla circolazione di veicoli a due ruote v., citate, sentenza n. 345/2007 e ordinanza n. 125/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 171 e 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), articolo, il secondo, censurato nel suo testo originario, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), introdotto, a sua volta, dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, sollevata – in riferimento all'articolo 3 della Costituzione – dal Giudice di pace di S. Anastasia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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