Corte costituzionale

Ordinanza n. 118/2009

Corte cost., ord. 24 aprile 2009, n. 118

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
118/2009
Data di deposito
24 aprile 2009
Data di decisione
20 aprile 2009
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:118

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33353

Nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 171 e 213, comma 2- sexies , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, quest'ultimo censurato nel testo originario introdotto dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo, deve essere disattesa la richiesta di restituzione degli atti al remittente in relazione alle modifiche apportate all'art. 213, comma 2- sexies , tenuto conto che, considerata l'epoca dell'infrazione, la norma de qua continua, ratione temporis , ad applicarsi nel testo originario.

Massima n. 33354

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 171 e 213, comma 2- sexies , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, quest'ultimo censurato nel testo originario introdotto dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo. Infatti, in merito alla denunciata disparità di trattamento, almeno in una delle ipotesi evocate quale tertium - artt. 186 e 187 del codice della strada - la confisca è contemplata (confisca di ciclomotore usato per commettere un reato); inoltre, la scelta del legislatore di reprimere più intensamente l'infrazione dell'inosservanza dell'obbligo del casco risponde alla necessità di prevenire i rischi specifici conseguenti alla utilizzazione dei veicoli a due ruote. -Sulla necessità di prevenire i rischi legati alla circolazione di veicoli a due ruote v., citate, sentenza n. 345/2007 e ordinanza n. 125/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 171 e 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), articolo, il secondo, censurato nel suo testo originario, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), introdotto, a sua volta, dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, sollevata – in riferimento all'articolo 3 della Costituzione – dal Giudice di pace di S. Anastasia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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