Corte costituzionale
Ordinanza n. 115/2009
Corte cost., ord. 24 aprile 2009, n. 115
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 115/2009
- Data di deposito
- 24 aprile 2009
- Data di decisione
- 20 aprile 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:115
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 33350
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197- bis , commi 3 e 6, cod. proc. pen., censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede l'assistenza di un difensore e l'applicazione dell'art. 192, comma 3, codice di rito anche per le dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso o di reato collegato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Il rimettente, infatti, ha omesso di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo e non ha neppure riportato i capi di imputazione, essendosi limitato alla semplice e astratta enunciazione delle norme di legge violate. -Sulla manifesta inammissibilità per carenze nella descrizione della fattispecie v, citate, ex plurimis , ordinanze n. 223, 55 e n. 49/2008, n. 45/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dei commi 3 e 6 dell'art. 197-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, l'assistenza di un difensore e l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate nel citato art. 197-bis, comma 1, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione con la formula «perché il fatto non sussiste», questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2009.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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