Corte costituzionale
Ordinanza n. 101/2009
Corte cost., ord. 2 aprile 2009, n. 101
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 101/2009
- Data di deposito
- 2 aprile 2009
- Data di decisione
- 1° aprile 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:101
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
Parametri
Massime
Massima n. 33306
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, sollevate in riferimento agli artt. 41 e 117, commi primo, secondo, lettera e ), e terzo, della Cost. Invero, con la sentenza n. 350 del 2008, successiva all'ordinanza di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Lombardia n. 6 del 2006, sicché le questioni di costituzionalità delle medesime disposizioni sono divenute prive di oggetto. Infatti, l'efficacia ex tunc della citata dichiarazione d'incostituzionalità preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza della sollevata questione, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, v., citate, ex multis , ordinanze n. 45 del 2009; n. 449, n. 415 e n. 269 del 2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, in riferimento agli artt. 41 e 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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