Corte costituzionale
Sentenza n. 95/2008
Corte cost., sent. 11 aprile 2008, n. 95
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 95/2008
- Data di deposito
- 11 aprile 2008
- Data di decisione
- 2 aprile 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:95
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 560, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Parametri
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 17 marzo 1992
Massime
Massima n. 32261
V. titoletto.
Massima n. 32262
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui si applica anche alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano. La norma censurata - la quale dispone che se e quando le amministrazioni soggette al patto di stabilità interno decidano, nel triennio 2007-2009, di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, debbono obbligatoriamente riservare una quota di posti a favore di chi abbia già intrattenuto con esse rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per la durata complessiva di almeno un anno alla data del 29 settembre 2006 - non può essere qualificata come principio di coordinamento della finanza pubblica, attenendo piuttosto alla disciplina delle modalità di accesso all'impiego presso gli enti soggetti al patto di stabilità interno, ma è riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, estensibile anche alla Provincia autonoma ricorrente prevedendo una forma di autonomia più ampia rispetto a quella attribuita dallo statuto speciale del Trentino-Alto Adige. - In tema di regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale, v. sentenza n. 380/2004.
Massima n. 32263
La declaratoria di illegittimità costituzionale l'art. 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui si applica anche alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere evitata facendo leva sull'art. 1, comma 1363, della legge n. 296 del 2006, a norma del quale «Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione». Infatti, tale clausola di salvaguardia, per la sua genericità e per il riferirsi ad una serie eterogenea di disposizioni comprese nello stesso atto legislativo, non è idonea ad escludere il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme ritenute da Regioni e Province autonome pienamente applicabili nel loro territorio. - In senso analogo, sulle clausole di salvaguardia di tenore generico, v. le citate sentenze n. 443 e n. 117/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
la corte costituzionale
riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 560, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui si applica anche alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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