Corte costituzionale
Sentenza n. 93/2008
Corte cost., sent. 11 aprile 2008, n. 93
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 93/2008
- Data di deposito
- 11 aprile 2008
- Data di decisione
- 2 aprile 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:93
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Piemonte n. 32 del 18 settembre 2006
- art. 2, legge della Regione Piemonte n. 32 del 18 settembre 2006
- art. 3, legge della Regione Piemonte n. 32 del 18 settembre 2006
- art. 4, legge della Regione Piemonte n. 32 del 18 settembre 2006
- art. 5, legge della Regione Piemonte n. 32 del 18 settembre 2006
- art. 6, e, per conseguenza, legge della Regione Piemonte n. 32 del 18 settembre 2006
- art. 7, legge della Regione Piemonte n. 32 del 18 settembre 2006
- art. 8, legge della Regione Piemonte n. 32 del 18 settembre 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32254
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, 3, 5 e 6, della legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32. Premesso che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, e che costituisce indice sintomatico della istituzione di una nuova professione la previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento dell'attività che la legge regionale regolamenta, la legge censurata si caratterizzi sia per individuare un determinato percorso di formazione professionale ai fini dell'accesso all'esercizio delle «discipline bio-naturali del benessere» (art. 3), sia per prevedere (art. 6) la istituzione di un «elenco regionale delle discipline bio-naturali del benessere», sicché le disposizioni censurate hanno una funzione individuatrice della nuova professione, inibita alla potestà legislativa regionale. Alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni direttamente impugnate dal Governo, consegue, stante l'inscindibile connessione che le lega alle rimanenti, la estensione degli effetti della decisione anche alle restanti disposizioni contenute nella predetta legge regionale. - Sulle competenze statali e regionali in materia di professioni, v., citate, sentenze n. 300 e n. 57/2007, n. 424 e n. 153/2006, n. 424 e n. 355/2005.
Massima n. 32255
Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale di leggi regionali, non rileva la circostanza che leggi di contenuto analogo a quello della legge regionale censurata, non siano state impugnate dal Governo, non potendosi da essa inferire né la rinunzia all'impugnazione di disposizioni legislative analoghe o, addirittura, uguali, né, tanto meno, qualsivoglia giudizio in ordine alla loro corrispondenza ai parametri costituzionali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 5 e 6 della legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32 (Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere), nonché, di conseguenza, dei restanti articoli, 1, 4, 7 e 8 della medesima legge regionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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