Corte costituzionale

Sentenza n. 93/2008

Corte cost., sent. 11 aprile 2008, n. 93

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
93/2008
Data di deposito
11 aprile 2008
Data di decisione
2 aprile 2008
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:93

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Piemonte n. 32 del 18 settembre 2006
  • art. 2, legge della Regione Piemonte n. 32 del 18 settembre 2006
  • art. 3, legge della Regione Piemonte n. 32 del 18 settembre 2006
  • art. 4, legge della Regione Piemonte n. 32 del 18 settembre 2006
  • art. 5, legge della Regione Piemonte n. 32 del 18 settembre 2006
  • art. 6, e, per conseguenza, legge della Regione Piemonte n. 32 del 18 settembre 2006
  • art. 7, legge della Regione Piemonte n. 32 del 18 settembre 2006
  • art. 8, legge della Regione Piemonte n. 32 del 18 settembre 2006

Parametri

Massime

Massima n. 32254

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, 3, 5 e 6, della legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32. Premesso che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, e che costituisce indice sintomatico della istituzione di una nuova professione la previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento dell'attività che la legge regionale regolamenta, la legge censurata si caratterizzi sia per individuare un determinato percorso di formazione professionale ai fini dell'accesso all'esercizio delle «discipline bio-naturali del benessere» (art. 3), sia per prevedere (art. 6) la istituzione di un «elenco regionale delle discipline bio-naturali del benessere», sicché le disposizioni censurate hanno una funzione individuatrice della nuova professione, inibita alla potestà legislativa regionale. Alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni direttamente impugnate dal Governo, consegue, stante l'inscindibile connessione che le lega alle rimanenti, la estensione degli effetti della decisione anche alle restanti disposizioni contenute nella predetta legge regionale. - Sulle competenze statali e regionali in materia di professioni, v., citate, sentenze n. 300 e n. 57/2007, n. 424 e n. 153/2006, n. 424 e n. 355/2005.

Massima n. 32255

Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale di leggi regionali, non rileva la circostanza che leggi di contenuto analogo a quello della legge regionale censurata, non siano state impugnate dal Governo, non potendosi da essa inferire né la rinunzia all'impugnazione di disposizioni legislative analoghe o, addirittura, uguali, né, tanto meno, qualsivoglia giudizio in ordine alla loro corrispondenza ai parametri costituzionali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 5 e 6 della legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32 (Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere), nonché, di conseguenza, dei restanti articoli, 1, 4, 7 e 8 della medesima legge regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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