Corte costituzionale

Sentenza n. 86/2008

Corte cost., sent. 4 aprile 2008, n. 86

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
86/2008
Data di deposito
4 aprile 2008
Data di decisione
31 marzo 2008
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:86

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15-quinquies, comma 5, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
  • art. 59, comma 1, come interpretato dall', legge della Regione Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005
  • art. 6, legge regionale n. 67 del 14 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 32243

L'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissate, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo , sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. Sono quindi inammissibili le deduzioni delle parti private dirette ad estendere il thema decidendum non soltanto attraverso l'evocazione di ulteriori parametri costituzionali, ma anche attraverso la denuncia di norme ulteriori rispetto a quelle sospettate di illegittimità costituzionale dal giudice rimettente. - Vedi, citate, la sentenza n. 244/2005 e le ordinanze n. 174/2003 e n. 273/2005.

Massima n. 32244

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art 15- quinquies , comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'art. 59, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, «come interpretato autenticamente» dall'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 2005, n. 67, censurati, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto «comportano la perdita della funzione dirigenziale» (del ruolo sanitario) «in caso di scelta del medico di proseguire l'attività extra moenia senza distinguere l'ipotesi in cui vi sia la possibilità concreta dell'esercizio della libera professione intra moenia da quella in cui tale possibilità concreta non vi sia», va disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione, formulata sul rilievo che, per effetto di una deliberazione della Giunta regionale della Toscana e di una deliberazione dell'azienda sanitaria, sarebbero già stati predisposti tutti gli spazi e le tecnologie idonei all'attività intramuraria. Le indicate deliberazioni, infatti, sono di epoca successiva, oltre che alla instaurazione del giudizio a quo , anche alla stessa ordinanza di rimessione.

Massima n. 32245

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 15- quinquies , comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'art. 59, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, «come interpretato autenticamente» dall'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 2005, n. 67, censurati, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto «comportano la perdita della funzione dirigenziale» (del ruolo sanitario) «in caso di scelta del medico di proseguire l'attività extra moenia senza distinguere l'ipotesi in cui vi sia la possibilità concreta dell'esercizio della libera professione intra moenia da quella in cui tale possibilità concreta non vi sia». Dall'evoluzione complessiva della disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti del Servizio sanitario nazionale, risulta evidente il carattere assolutamente residuale della ipotesi in relazione alla quale è stata sollevata la questione, poiché il caso nel quale la scelta del dirigente, in favore del rapporto esclusivo, rappresenterebbe «un salto nel buio» si presenta sostanzialmente come un'evenienza del tutto marginale e, in definitiva, di carattere accidentale, che non nasce come conseguenza diretta ed immediata delle previsioni legislative censurate, ma deriva dalle differenti condizioni "fattuali" in cui possono trovarsi le strutture sanitarie pubbliche. Ne consegue che, al più, può venire in rilievo una situazione di disparità di mero fatto, alla quale non può attribuirsi rilevanza agli effetti della violazione dell'art. 3 Cost., fermo restando che l'eventuale inadempimento (o il ritardo nell'adempimento) da parte degli organi delle strutture sanitarie pubbliche, in special modo del direttore generale di esse, nella predisposizione di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria da parte dei medici che abbiano optato per il rapporto esclusivo, potrebbe dare luogo a gravi forme di responsabilità dei medesimi organi. - Sull'ininfluenza ai fini della violazione dell'art. 3 Cost. delle situazioni di disparità di mero fatto, v. citate, sentenza n. 417/1996 e ordinanze nn. 142, 186 e 375/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15-quinquies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell'art. 59, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), «come interpretato autenticamente» dall'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 2005, n. 67, recante «Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell'articolo 59 della L.R. n. 40/2005», sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Grosseto, in funzione di giudice del lavoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 marzo 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 aprile 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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