Corte costituzionale

Sentenza n. 76/2008

Corte cost., sent. 28 marzo 2008, n. 76

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
76/2008
Data di deposito
28 marzo 2008
Data di decisione
12 marzo 2008
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:76

Norme oggetto del giudizio

  • art. 104, comma 1, regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934
  • art. 2, legge n. 362 del 8 novembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 32228

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 104, comma 1, del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono inammissibili gli interventi spiegati da una associazione che non è parte di alcuno dei giudizi a quibus .

Massima n. 32229

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104, comma 1, del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, censurato, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, nella parte in cui subordina, per i soli comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti, l'apertura di una sede farmaceutica in deroga al criterio demografico alla sussistenza di obiettive condizioni topografiche e di viabilità. Invero, la sintesi tra l'esigenza di assicurare ai cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio farmaceutico ed agli esercenti un determinato bacino d'utenza è affidata alle scelte non irragionevoli del legislatore, in quanto il diritto alla salute, costituzionalmente riconosciuto dall'art. 32 della Costituzione, non comporta l'obbligo di rimuovere qualsivoglia condizione obiettiva all'istituzione di farmacie, ma, piuttosto, ne legittima la programmazione allo scopo di garantire la più ampia e razionale copertura di tutto il territorio nell'interesse della salute dei cittadini. In tale prospettiva, la scelta di subordinare l'apertura di farmacie, in deroga al criterio demografico, all'accertamento di alcune condizioni topografiche e di viabilità che, malgrado tutte le trasformazioni della viabilità e dei mezzi di trasporto, rendano difficili o limitino l'accesso delle popolazioni interessate alle sedi farmaceutiche già operanti, non appare manifestamente irragionevole in quanto permette di considerare le esigenze sanitarie dei gruppi sociali residenti nelle località periferiche del comune interessato. Tale interpretazione, peraltro, oltre ad essere largamente diffusa nella giurisprudenza, è conforme alla stessa lettera della norma, nella parte in cui essa richiede di valutare le particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica della popolazione «in rapporto» alle condizioni topografiche e di viabilità. - In merito alla circostanza che il contingentamento delle farmacie è volto "ad assicurare ai cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio ed agli esercenti un determinato bacino d'utenza", vedi, citata, sentenza n. 27/2003. - Sulla conformità della disposizione impugnata all'art. 32 della Cost., vedi, citata, anche sentenza n. 4/1996.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104, comma 1, del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), come sostituito dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), sollevata, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo per la Regione Friuli-Venezia Giulia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Allegato:

Ordinanza letta all'udienza del 26 febbraio 2008

ORDINANZA

Rilevato che nei presenti giudizi incidentali di legittimità costituzionale è intervenuta Federfarma, Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani;

che tale soggetto non è parte dei giudizi a quibus;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (da ultimo, ordinanza n. 414 del 2007);

che l'interveniente si dichiara portatore di un interesse collettivo proprio della generalità dei farmacisti;

che tale interesse è tuttavia privo di correlazione con le specifiche e peculiari posizioni soggettive dedotte nei giudizi a quibus;

che Federfarma non vanta una posizione giuridica individuale, suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale;

che l'intervento è pertanto inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento di Federfarma, Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani.

F.to: Franco Bile, Presidente

Testo integrale

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