Corte costituzionale
Sentenza n. 74/2008
Corte cost., sent. 28 marzo 2008, n. 74
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 74/2008
- Data di deposito
- 28 marzo 2008
- Data di decisione
- 12 marzo 2008
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:74
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 774, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32222
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità formulata sul rilievo che il rimettente non ha denunciato entrambi i commi 774 e 776 del predetto art. 1, sul cui combinato disposto si incentra il dubbio di costituzionalità. Invero, le argomentazioni utilizzate dal giudice a quo a sostegno della sollevata questione non rendono contraddittoria la denuncia del solo comma 774 dell'art. 1 della legge citata, su cui si incentra effettivamente il dubbio di costituzionalità; inoltre, la verifica della consistenza di dette argomentazioni in rapporto alla dedotta censura ridonda in una delibazione sul merito della questione.
Massima n. 32223
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché, prevedendo che "per le pensioni di riversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa , parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di riversibilità", avrebbe irrazionalmente modificato la normativa preesistente utilizzando l'interpretazione autentica al di là della funzione che le è propria. Premesso che non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva, trattandosi in entrambi i casi di accertare se la retroattività della legge trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e premesso ancora che detta norma censurata non può considerarsi lesiva dei canoni costituzionali di ragionevolezza, e dei principi generali di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche, quando si limita ad assegnare alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, si deve ritenere che, nel caso in esame, il legislatore, riaffermando il principio dell'indipendenza del trattamento pensionistico di riversibilità rispetto alla data di liquidazione della pensione del dante causa, a fronte di una non univoca giurisprudenza contabile, ha scelto uno dei possibili significati della norma impugnata. La ragionevolezza della norma si evince anche dal fatto che l'assetto recato dalla disposizione denunciata riguarda pure il complessivo riequilibrio delle risorse e non può, pertanto, non essere attenta alle esigenze di bilancio, nonché dalla circostanza che il legislatore, con il comma 775 dell'art. 1 della stessa legge n. 296 del 2006, ha salvaguardato i trattamenti di miglior favore già definiti in sede di contenzioso, con ciò garantendo non solo la sfera del giudicato, ma anche il legittimo affidamento che su tali trattamenti soltanto poteva dirsi ingenerato. - In merito all'affermazione che la legge di interpretazione autentica non può ritenersi irragionevole ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, vedi, citate, sentenze nn. 234/2007, 274/2006, 374 e 29//2002, n. 525/2000. - In merito all'affermazione che il legislatore, in sede di interpretazione autentica, può modificare in modo sfavorevole la disciplina di determinati trattamenti economici con esiti privilegiati, sempre che l'intervento possa dirsi non irragionevole, vedi, citate, sentenze nn. 282/2005 e 6/1994. - Sul principio di autonomia del diritto alla pensione di riversibilità, vedi, citata, sentenza n. 446/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice unico delle pensioni della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei conti e dal Giudice unico delle pensioni della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia della Corte dei conti, con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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