Corte costituzionale

Sentenza n. 73/2008

Corte cost., sent. 28 marzo 2008, n. 73

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
73/2008
Data di deposito
28 marzo 2008
Data di decisione
12 marzo 2008
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:73

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, legge provincia Bolzano n. 7 del 30 settembre 2005
  • art. 13, legge provincia Bolzano n. 7 del 30 settembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 32220

Va dichiarata l'estinzione del giudizio concernente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 settembre 2005, n. 7, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, per rinuncia all'impugnazione da parte del Consiglio dei ministri accettata dalla Giunta provinciale di Bolzano.

Massima n. 32221

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 settembre 2005, n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, al principio di leale collaborazione, nonché all'art. 117, primo comma, Cost. Infatti la disposizione censurata si limita ad individuare un determinato soggetto (nella specie, l'Agenzia provinciale per l'ambiente, di concerto con l'ASL) deputato al riconoscimento del carattere di mineralità delle acque, nel rispetto dei criteri e dei protocolli fissati dalla legislazione statale (d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 105), in attuazione del diritto comunitario (direttiva 80/777/CEE e successive modificazioni), a garanzia delle esigenze di uniformità sottese al riconoscimento delle acque minerali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il giudizio concernente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 settembre 2005, n. 7 (Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe indicato;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della stessa legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 7 del 2005, sollevata, in riferimento agli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al principio di leale collaborazione, nonché all'art. 117, primo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il medesimo ricorso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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