Corte costituzionale
Sentenza n. 73/2008
Corte cost., sent. 28 marzo 2008, n. 73
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 73/2008
- Data di deposito
- 28 marzo 2008
- Data di decisione
- 12 marzo 2008
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:73
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, legge provincia Bolzano n. 7 del 30 settembre 2005
- art. 13, legge provincia Bolzano n. 7 del 30 settembre 2005
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 8, numero 14, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, numeri 9 e 10, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 32220
Va dichiarata l'estinzione del giudizio concernente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 settembre 2005, n. 7, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, per rinuncia all'impugnazione da parte del Consiglio dei ministri accettata dalla Giunta provinciale di Bolzano.
Massima n. 32221
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 settembre 2005, n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, al principio di leale collaborazione, nonché all'art. 117, primo comma, Cost. Infatti la disposizione censurata si limita ad individuare un determinato soggetto (nella specie, l'Agenzia provinciale per l'ambiente, di concerto con l'ASL) deputato al riconoscimento del carattere di mineralità delle acque, nel rispetto dei criteri e dei protocolli fissati dalla legislazione statale (d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 105), in attuazione del diritto comunitario (direttiva 80/777/CEE e successive modificazioni), a garanzia delle esigenze di uniformità sottese al riconoscimento delle acque minerali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il giudizio concernente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 settembre 2005, n. 7 (Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe indicato;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della stessa legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 7 del 2005, sollevata, in riferimento agli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al principio di leale collaborazione, nonché all'art. 117, primo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il medesimo ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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