Corte costituzionale

Sentenza n. 62/2008

Corte cost., sent. 14 marzo 2008, n. 62

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
62/2008
Data di deposito
14 marzo 2008
Data di decisione
10 marzo 2008
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:62

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, comma 3, lettera b), legge provincia Bolzano n. 4 del 26 maggio 2006
  • art. 7, comma 1, lettera b), legge provincia Bolzano n. 4 del 26 maggio 2006
  • art. 20, comma 2, legge provincia Bolzano n. 4 del 26 maggio 2006
  • art. 9, comma 1, legge provincia Bolzano n. 11 del 18 ottobre 2006
  • art. 9, comma 2, legge provincia Bolzano n. 11 del 18 ottobre 2006
  • art. 9, comma 3, legge provincia Bolzano n. 11 del 18 ottobre 2006
  • art. 3, comma 1, lettera w), numero 1, legge provincia Bolzano n. 4 del 26 maggio 2006
  • art. 5, comma 1, lettera b), legge provincia Bolzano n. 4 del 26 maggio 2006
  • art. 24, comma 1, legge provincia Bolzano n. 4 del 26 maggio 2006
  • art. 24, comma 2, legge provincia Bolzano n. 4 del 26 maggio 2006

Parametri

  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 9, numero 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 193, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 212, comma 5, nel testo modificato, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 2, comma 30, decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008
  • art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 208, nel testo modificato, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 2, comma 29, ter, decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008
  • art. 1, comma 1, lettera a), direttiva CE n. 12 del 5 aprile 2006

Massime

Massima n. 32193

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 3, lettera b) , della legge della Provincia di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4, non possono essere prese in considerazione le censure formulate nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, in quanto siffatta memoria è destinata esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni svolte nell'atto introduttivo, non essendo possibile con essa dedurne di nuove.

Massima n. 32194

Poiché successivamente alla proposizione del ricorso, tre delle norme censurate - artt. 7, comma 1, lettera b ), 19, comma 3, lettera b ), 20, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4 - sono state modificate, rispettivamente, dai commi 1, 2 e 3 dall'art. 9 della legge della Provincia di Bolzano 18 ottobre 2006, n. 11, si impone, in forza del principio di effettività della tutela delle parti nei giudizi in via di azione, il trasferimento delle questioni alle nuove norme, le quali lasciano sostanzialmente immutato il contenuto precettivo di quelle oggetto di censura.

Massima n. 32195

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera w ), numero 1, e 5, comma 1, lettera b ), della legge della Provincia di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4, dal momento che il ricorrente non ha sufficientemente motivato la censura, omettendo, in particolare, di specificare le ragioni per le quali le due norme - la prima riguardante i «rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero (...)», la seconda concernente «i materiali, le sostanze e gli oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie» - siano «da esaminare in coordinamento tra loro».

Massima n. 32196

Le eccezioni di inammissibilità sollevate con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lettera b ), 19, comma 3, lettera b ), 20, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4, come modificati dall'art. 9, commi 1, 2 e 3, della legge della Provincia di Bolzano 18 ottobre 2006, n. 11, e dell'art. 24, commi 1 e 2, della legge della Provincia di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4 vanno respinte, in quanto nel ricorso i parametri del giudizio sono identificati in modo sufficientemente chiaro e le censure, seppur succintamente, sono argomentate in riferimento a ciascuno di essi.

Massima n. 32197

Sussiste l'interesse del ricorrente Presidente del Consiglio dei Ministri all'impugnazione dell'art. 7, comma 1, lettera b ), della legge della Provincia di Bolzano 26 maggio 2004, n. 4, concernente l'esenzione dal regime dei rifiuti di terre e rocce da scavo, nonché di residui della lavorazione della pietra non contaminati, poiché, indipendentemente dalla sostituzione del testo dell'art. 186 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ad opera dell'art. 2, comma 23, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, il parametro addotto inerisce non già alla violazione della competenza statale, ma all'inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i quali si impongono anche alle Province autonome.

Massima n. 32198

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19, comma 3, lettera b ), della legge della Provincia di Bolzano 26 maggio 2004, n. 4. Premesso che la disciplina statale dei rifiuti, collocandosi nell'ambito della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost.), costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, uno standard di tutela uniforme in materia ambientale e si impone sull'intero territorio nazionale, venendo a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, con la conseguenza che esse non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, la disposizione censurata, la quale introduce un'esenzione per i rifiuti pericolosi dall'obbligo del formulario di identificazione, si pone in contrasto con l'art. 193 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e viola quindi i limiti posti dagli artt. 9, numero 10, 4 e 5 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 alla potestà legislativa provinciale in materia di igiene e sanità. - V. sentenze nn. 407/2002, 62/2005, 247/2006, 12/2007, 378/2007, 380/2007.

Massima n. 32199

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 20, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 26 maggio 2004, n. 4. Essa, infatti, in violazione dei limiti posti dagli artt. 9, numero 10, 4 e 5 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) alla potestà legislativa provinciale in materia di "igiene e sanità", ammette deroghe alla disciplina contenuta nell'art. 212, comma 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel testo modificato dall'art. 2, comma 30, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, concernente l'iscrizione nell'Albo nazionale gestori ambientali (struttura unitaria posta a presidio dell'affidabilità delle singole imprese aspiranti ad esercitare attività nel settore dei rifiuti), la cui disciplina attiene necessariamente alla competenza esclusiva statale nell'ambito della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117, comma 2, lettera s ), Cost.), nell'osservanza della pertinente normativa comunitaria.

Massima n. 32200

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 24, commi 1 e 2, della legge della Provincia di Bolzano 26 maggio 2004, n. 4. Tale disposizione, in violazione dei limiti posti dagli artt. 9, numero 10, 4 e 5 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) alla potestà legislativa provinciale in materia di "igiene e sanità", consentendo la messa in esercizio di un impianto di smaltimento o recupero di rifiuti prima che la sua regolarità sia valutata, interviene in senso riduttivo sulla disciplina uniforme stabilita dal legislatore statale nella materia ambientale in ordine all'autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (l'art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, pure nel testo modificato dall'art. 2, comma 29- ter , del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti senza prevedere alcuna forma di autorizzazione tacita, neppure provvisoria, e ciò in ottemperanza alle prescrizioni delle pertinenti direttive comunitarie, configurando queste ultime un sistema di autorizzazioni previe), disciplina cui «la legislazione regionale deve attenersi, proprio in considerazione dei valori della salute e dell'ambiente che si intendono tutelare in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale». - V. sentenze nn. 173/1998, 194/1993, 307/1992.

Massima n. 32201

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 1, lettera b ), della Provincia di Bolzano 26 maggio 2004, n. 4. Tale disposizione, sottraendo alla nozione di rifiuto taluni residui che, invece, corrispondono alla definizione sancita dall'art. 1, lettera a ), della direttiva 2006/12/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti), si pone in contrasto con la direttiva medesima, la quale funge da norma interposta atta ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale all'ordinamento comunitario, in base all'art. 117, primo comma, della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera w), numero 1, e 5, comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4 (La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo), promossa, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lettera b), 19, comma 3, lettera b), 20, comma 2, e 24, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4 (La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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