Corte costituzionale
Sentenza n. 442/2008
Corte cost., sent. 29 dicembre 2008, n. 442
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 442/2008
- Data di deposito
- 29 dicembre 2008
- Data di decisione
- 17 dicembre 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:442
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, legge della Regione siciliana n. 6 del 3 maggio 2001
- art. 11, comma 1, legge della Regione siciliana n. 2 del 26 marzo 2002
Parametri
- art. 117, comma 2, lettera e), Costituzione
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 23, legge n. 87 del 22 marzo 1953
- art. 22, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 27, legge n. 87 del 22 marzo 1953
Massime
Massima n. 33094
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2, sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e ), della Costituzione, 36 dello statuto speciale per la Regione Siciliana e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, va respinta l'eccezione di inammissibilità per il fatto che «dal dispositivo dell'ordinanza di rimessione non risulta la comunicazione» della medesima ordinanza «al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana», ai sensi dell'ultimo periodo del quarto comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Infatti la suddetta comunicazione è stata effettuata; e ciò è sufficiente a far ritenere rispettata la citata disposizione dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la quale pone l'onere della suddetta comunicazione a carico del cancelliere del giudice a quo , senza richiedere un previo specifico ordine in tal senso nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione.
Massima n. 33095
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2, sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e ), della Costituzione, 36 dello statuto speciale per la Regione Siciliana e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, va respinta l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della sollevata questione stante il sopravvenuto venir meno della ragione creditoria del Comune parte nel giudizio a quo . La Regione si limita, infatti, a prospettare una futura ed incerta vicenda estintiva del rapporto sostanziale fatto valere nel giudizio principale; vicenda che non influisce sul giudizio di costituzionalità, il quale è autonomo rispetto al giudizio a quo e non si estingue neppure nel caso in cui, per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso davanti all'autorità giurisdizionale che ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale (art. 22 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte).
Massima n. 33096
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2, sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e ), della Costituzione, 36 dello statuto speciale per la Regione Siciliana e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, va respinta l'eccezione di inammissibilità in quanto il rimettente non avrebbe fornito le «precise argomentazioni» necessarie per ritenere che l'evocato art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost. prevede forme di autonomia più ampie di quelle statutarie e che, pertanto, è applicabile in luogo dello statuto speciale, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, con conseguente inconferenza del parametro costituzionale richiamato dal rimettente. Il giudice a quo ha adeguatamente motivato in ordine alla scelta del parametro, perché egli ha ritenuto che la disposizione denunciata - incidendo su un tributo erariale, la cui disciplina sostanziale rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del menzionato art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost. - si è posta in contrasto con lo statuto regionale, che riserva alla Regione la sola potestà legislativa in materia di tributi «deliberati dalla medesima» e non attribuisce alla Regione stessa alcuna potestà legislativa in ordine ai tributi istituiti con legge statale.
Massima n. 33097
È costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 2, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2, nella parte in cui pone «a carico» delle province «l'onere relativo alla tassa e agli accessori» dovuti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani «per quanto riguarda le istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria di secondo grado e gli istituti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni». La denunciata disposizione - nel porre a carico delle Province l'«onere» relativo alla tassa e agli accessori dovuti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani «per quanto riguarda le istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria di secondo grado e gli istituti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni» - interviene su una materia non attribuita dallo statuto alla competenza del legislatore regionale e si pone, perciò, in contrasto con l'evocato art. 36, primo comma, dello statuto medesimo e con l'art. 2 del d.lgs. n. 1074 del 1965, i quali riservano alla Regione la potestà legislativa nella materia dei soli tributi «deliberati dalla medesima», con ciò illegittimamente incidendo sulla potestà legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost.
Massima n. 33098
La dichiarazione di illegittimità costituzionale del censurato art. 6, comma 2, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2, comporta la dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del medesimo art. 6, comma 2, di detta legge, nella parte in cui stabilisce che l'«onere» relativo alla stessa tassa «è posto a carico dei comuni per quanto attiene alle scuole materne, elementari e medie statali», data l'evidente analogia tra le due disposizioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001), come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002), nella parte in cui pone «a carico» delle province «l'onere relativo alla tassa e agli accessori» dovuti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani «per quanto riguarda le istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria di secondo grado e gli istituti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni»;
dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 6, comma 2, della legge della Regione Siciliana n. 6 del 2001, nella parte in cui pone «a carico» dei comuni «l'onere relativo alla tassa e agli accessori» dovuti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani «per quanto attiene alle scuole materne, elementari e medie statali».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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