Corte costituzionale

Sentenza n. 439/2008

Corte cost., sent. 23 dicembre 2008, n. 439

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
439/2008
Data di deposito
23 dicembre 2008
Data di decisione
15 dicembre 2008
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:439

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 3, legge provincia Bolzano n. 12 del 16 novembre 2007
  • art. 5, comma 1, legge provincia Bolzano n. 12 del 16 novembre 2007

Parametri

Massime

Massima n. 33087

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, e 5, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12, per ritenuta violazione dei principi comunitari in materia di tutela della concorrenza (artt. 43, 49 e 86 del Trattato 25 marzo 1957, che istituisce la Comunità europea), nonché degli artt. 8, comma 1, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e 117, primo e secondo comma, lettera e ), della Costituzione, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso. Difatti, è dalla consegna all'ufficio notifiche presso la Corte d'Appello di Roma che occorre avere riguardo, ai fini della valutazione della tempestività del ricorso, essendo irrilevante la successiva attività posta in essere dal predetto ufficio, che è sottratta al controllo ed alla sfera di disponibilità del soggetto che richiede la notifica.

Massima n. 33088

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, e 5, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12, per ritenuta violazione dei principi comunitari in materia di tutela della concorrenza (artt. 43, 49 e 86 del Trattato 25 marzo 1957, che istituisce la Comunità europea), nonché degli artt. 8, comma 1, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e 117, primo e secondo comma, lettera e ), della Costituzione, va rigettata l'eccezione di inammissibilità sotto il profilo che, mentre la deliberazione del Consiglio dei ministri autorizza l'impugnazione soltanto degli artt. 3, comma 3, e 5, comma 1, con il ricorso è stata proposta l'impugnazione dell'intera legge n. 12 del 2007, sia pure «con particolare riferimento» ai citati articoli, dei quali è stata chiesta, nel petitum , la declaratoria di illegittimità costituzionale. Infatti dall'esame congiunto del ricorso e della suindicata deliberazione risulta, con sufficiente chiarezza, che oggetto di gravame sono esclusivamente le disposizioni contenute nei due articoli in questione.

Massima n. 33089

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12, abrogato dall'art. 7, comma 2, della legge della stessa Provincia autonoma 10 giugno 2008, n. 4, il quale ha introdotto una disposizione dal contenuto completamente diverso, relativa agli affidamenti a società a partecipazione mista pubblica e privata, in quanto la norma censurata, contenuta nell'abrogato art. 5, comma 1, non ha medio tempore ricevuto attuazione.

Massima n. 33090

È costituzionalmente illegittimo, per violazione delle norme comunitarie sulla tutela della concorrenza, come interpretate dalla Corte di giustizia CE, e, dunque, dell'art. 8, comma 1, dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige e dell'art. 117, primo comma, Cost., l'art. 3, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12. La suddetta norma - sul presupposto che l'affidamento in house possa essere giustificato se, tra l'altro, «la società realizzi la parte più rilevante della propria attività con uno o più degli enti che la controllano» (art. 3, comma 1, lettera c ) - prevede che «la rilevanza dell'attività (...) è considerata in base al fatturato e alle risorse economiche impiegate», sicché il giudizio di verifica della sussistenza del requisito in esame viene limitato alla valutazione di dati di tipo quantitativo; e tali devono ritenersi quelli che, al fine di stabilire se il soggetto in house possa considerarsi "attivo" sul mercato in ragione della rilevanza esterna dell'attività di impresa svolta, attribuiscono valenza esclusiva all'entità del fatturato e delle risorse economiche impiegate; nella prospettiva comunitaria, invece, è necessario assegnare rilievo anche ad eventuali aspetti di natura qualitativa idonei a fare desumere, ad esempio, la propensione dell'impresa ad effettuare determinati investimenti di risorse economiche in altri mercati - anche non contigui - in vista di una eventuale espansione in settori diversi da quelli rilevanti per l'ente pubblico conferente, con ciò introducendo criteri di verifica del requisito della "rilevanza dell'attività" meno rigorosi rispetto a quelli enucleati - sia pure nell'ambito di un complessivo giudizio che mantiene una valenza necessariamente casistica modulata sulle peculiarità delle singole fattispecie concrete - dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia che si è formata al riguardo, donde la violazione delle regole comunitarie sulla concorrenza poste dalle norme del Trattato, alla cui tutela è finalizzata la delimitazione, effettuata, in via interpretativa, dalla Corte di giustizia, dell'ambito di operatività del modello gestionale dell'affidamento diretto dei servizi pubblici locali. Pertanto, la valutazione in ordine alla rilevanza preponderante dell'attività nei confronti dell'ente pubblico conferente deve essere effettuata mediante la diretta applicazione della normativa comunitaria, quale risulta dall'interpretazione datane dai giudici europei; e sotto l'indicato profilo è indubbio che la declaratoria di illegittimità costituzionale del comma in esame conduce ad una maggiore chiarezza nella applicazione della normativa provinciale, contenuta nei commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge impugnata, che deve essere interpretata alla luce dei principi sopra richiamati.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12 (Servizi pubblici locali);

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della predetta legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 12 del 2007.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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