Corte costituzionale
Sentenza n. 431/2008
Corte cost., sent. 23 dicembre 2008, n. 431
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 431/2008
- Data di deposito
- 23 dicembre 2008
- Data di decisione
- 15 dicembre 2008
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:431
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 264 del 2 agosto 1999
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- Costituzione
Massime
Massima n. 33065
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 censurato, in riferimento agli articoli 2 e 3 Cost., nella parte in cui non stabilisce l'obbligo «delle Amministrazioni di prevedere nel bando di concorso per l'ammissione al corso del diploma di laurea per fisioterapisti, una quota di posti nella misura prevista per le procedure concorsuali di accesso al pubblico impiego per diversamente abili». Invero, il rimettente, da un lato, ha omesso di considerare, nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento, che la legge n. 482 del 1968 è stata abrogata dall'art. 22 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dall'altro, ha formulato una richiesta di pronuncia additiva che non si presenta, quanto a possibilità di soluzione, "a rime obbligate" poichè sono possibili diversi tipi di interventi rimessi alla discrezionalità del legislatore. - Sul fatto che i possibili interventi sulla qualità ed entità delle misure necessarie a rendere effettiva la tutela delle persone disabili, sono riservate alla discrezionalità del legislatore, v., citate, sentenze nr. 251/2008 e nr. 226/2000).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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