Corte costituzionale
Sentenza n. 411/2008
Corte cost., sent. 17 dicembre 2008, n. 411
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 411/2008
- Data di deposito
- 17 dicembre 2008
- Data di decisione
- 3 dicembre 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:411
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, 1 e 6, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
- art. 9, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
- art. 11, 12, 13, 14, 15 e 16, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
- art. 13, 3, 4 e 10, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
- art. 16, comma 12, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
- art. 20, comma 5, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
- allegato 1, punto 45.23, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
- allegato 1, punto 45.24, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
- allegato 1, punto 45.25, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
- art. 51, 1 e 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
- art. 54, 1, 2, 8, 9, 10 e 11, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
- art. 57, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
- art. 58, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
- art. 59, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
- art. 60, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
- art. 36, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
- art. 38, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
- art. 39, 1 e 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
- art. 40, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
- art. 41, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
- art. 46, 4 e 7, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
- art. 21, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
- art. 22, 2, 14, 15, 17 e 18, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
- art. 24, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
- art. 26, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
- art. 34, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
- art. 35, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
- art. 11, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
- art. 30, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 3, statuto regione Sardegna
- decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
Massime
Massima n. 33016
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 5, commi 1 e 6, 9, 11, commi da 12 a 16), 13, commi 3, 4 e 10, 16, comma 12, 20, comma 5, 21, comma 1, 22, commi 2, 14, 17 e 18, 24, 26, comma 2, 30, comma 3, 34, comma 1, 35, comma 2, 36, 38, comma 1, 39, commi 1 e 3, 40, 41, 46, commi 4 e 7, 51, commi 1 e 3, 54, commi 1, 2, 8, 9, 10 e 11, 57, 58, 59 e 60, e dell'allegato I (punti 45.23, 45.24, 45.25), della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, va disattesa l'eccezione di inammissibilità delle questioni per generica individuazione dei parametri evocati e per genericità delle censure, in quanto, nel ricorso, i parametri del giudizio sono identificati in modo sufficientemente chiaro e le censure, seppur succintamente, sono argomentate in riferimento a ciascuno di essi, in maniera tale da consentire l'inequivoca determinazione dell'oggetto del giudizio e delle ragioni che fondano tutti i dubbi di legittimità costituzionale sollevati. - v., citate, sentenze n. 62 del 2008 e n. 320 del 2008.
Massima n. 33017
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 5, commi 1 e 6, 9, 11, commi da 12 a 16), 13, commi 3, 4 e 10, 16, comma 12, 20, comma 5, 21, comma 1, 22, commi 2, 14, 17 e 18, 24, 26, comma 2, 30, comma 3, 34, comma 1, 35, comma 2, 36, 38, comma 1, 39, commi 1 e 3, 40, 41, 46, commi 4 e 7, 51, commi 1 e 3, 54, commi 1, 2, 8, 9, 10 e 11, 57, 58, 59 e 60, e dell'allegato I (punti 45.23, 45.24, 45.25), della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, censurati per violazione dell'art. 117 della Costituzione, va disattesa l'eccezione di inammissibilità delle questioni per omessa motivazione in ordine all'applicabilità del parametro costituzionale evocato ad una Regione ad autonomia speciale. Il Presidente del Consiglio dei ministri si duole, infatti, del presunto superamento dei limiti che l'art. 3, lettera e), dello statuto speciale della Regione Sardegna pone alla competenza legislativa primaria della Regione in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione da parte delle norme regionali impugnate, le quali pertanto invaderebbero la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materie che l'art. 117, secondo comma, Cost. elenca espressamente (e cioè la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile), ma la cui estraneità alla sfera di attribuzioni della Regione Sardegna è implicitamente sancita dallo Statuto speciale. - v., citata,sentenza n. 373 del 2007.
Massima n. 33018
È costituzionalmente illegittimo l'art. 9 della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5. Premesso che la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi "ambiti di legislazione", con conseguente interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale - interferenza che, tuttavia, si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto, ma con la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs. n. 163 del 2006 - e premesso altresì che lo statuto della Regione Sardegna, all'art. 3, lettera e), attribuisce alla medesima una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, alla quale non appartengono le norme relative alle procedure di gara ed all'esecuzione del rapporto contrattuale, che costituiscono invece oggetto delle disposizioni del Codice dei contratti, alle quali, pertanto, il legislatore regionale avrebbe dovuto adeguarsi, la disposizione censurata lede la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, in quanto, esorbitando dai limiti della potestà legislativa esclusiva regionale in materia di lavori pubblici di interesse regionale, disciplina la progettazione e le tipologie progettuali, con l'individuazione di differenti criteri di svolgimento dell'attività, lesivi della competitività e della libera circolazione degli operatori economici, in modo difforme da quanto stabilito dallo Stato nelle corrispondenti norme del d.lgs. n. 163 del 2006. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - Per la individuazione degli ambiti di legislazione sui quali incidono le norme in materia di appalti e contratti pubblici, v., citate, sentenze n. 401 e n. 431 del 2007.
Massima n. 33019
È costituzionalmente illegittimo l'art. 11, commi 12, 13, 14, 15 e 16, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5. Premesso che la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi "ambiti di legislazione", con conseguente interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale - interferenza che, tuttavia, si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto, ma con la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs. n. 163 del 2006 - e premesso altresì che lo statuto della Regione Sardegna, all'art. 3, lettera e), attribuisce alla medesima una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, alla quale non appartengono le norme relative alle procedure di gara ed all'esecuzione del rapporto contrattuale, che costituiscono invece oggetto delle disposizioni del Codice dei contratti, alle quali, pertanto, il legislatore regionale avrebbe dovuto adeguarsi, le disposizioni censurate ledono la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, in quanto, esorbitando dai limiti della potestà legislativa esclusiva regionale in materia di lavori pubblici di interesse regionale, individuano criteri di affidamento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, in particolare mediante la previsione di soglie e modalità diverse da quanto stabilito dallo Stato nelle corrispondenti norme del d.lgs. n. 163 del 2006. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - Per la individuazione degli ambiti di legislazione sui quali incidono le norme in materia di appalti e contratti pubblici, v., citate, sentenze n. 401 e n. 431 del 2007.
Massima n. 33020
È costituzionalmente illegittimo l'art. 13, commi 3, 4 e 10, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5. Premesso che la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi "ambiti di legislazione", con conseguente interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale - interferenza che, tuttavia, si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto, ma con la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs. n. 163 del 2006 - e premesso altresì che lo statuto della Regione Sardegna, all'art. 3, lettera e), attribuisce alla medesima una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, alla quale non appartengono le norme relative alle procedure di gara ed all'esecuzione del rapporto contrattuale, che costituiscono invece oggetto delle disposizioni del Codice dei contratti, alle quali, pertanto, il legislatore regionale avrebbe dovuto adeguarsi, le disposizioni censurate ledono la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, in quanto, esorbitando dai limiti della potestà legislativa esclusiva regionale in materia di lavori pubblici di interesse regionale, prescrivono l'obbligatorietà della validazione del progetto, ad opera di organismi accreditati secondo i parametri UNI CEI EN, nel solo caso di progetti relativi ad interventi di valore superiore ai 25.000.000 di euro, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 112 del d.lgs. n. 163 del 2006, che la impone per i progetti inerenti ad interventi di valore superiore ai 20.000.000 di euro. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - Per la individuazione degli ambiti di legislazione sui quali incidono le norme in materia di appalti e contratti pubblici, v., citate, sentenze n. 401 e n. 431 del 2007.
Massima n. 33021
È costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 12, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5. Premesso che la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi "ambiti di legislazione", con conseguente interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale - interferenza che, tuttavia, si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto, ma con la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs. n. 163 del 2006 - e premesso altresì che lo statuto della Regione Sardegna, all'art. 3, lettera e), attribuisce alla medesima una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, alla quale non appartengono le norme relative alle procedure di gara ed all'esecuzione del rapporto contrattuale, che costituiscono invece oggetto delle disposizioni del Codice dei contratti, alle quali, pertanto, il legislatore regionale avrebbe dovuto adeguarsi, la disposizione censurata lede la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, in quanto, esorbitando dai limiti della potestà legislativa esclusiva regionale in materia di lavori pubblici di interesse regionale, individua criteri di aggiudicazione per l'affidamento di lavori pubblici con corrispettivo mediante cessione di beni pubblici nonché criteri di espletamento della gara difformi da quanto stabilito dallo Stato nelle corrispondenti norme del d.lgs. n. 163 del 2006. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - Per la individuazione degli ambiti di legislazione sui quali incidono le norme in materia di appalti e contratti pubblici, v., citate, sentenze n. 401 e n. 431 del 2007.
Massima n. 33022
È costituzionalmente illegittimo l'art. 20, comma 5, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5. Premesso che la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi "ambiti di legislazione", con conseguente interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale - interferenza che, tuttavia, si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto, ma con la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs. n. 163 del 2006 - e premesso altresì che lo statuto della Regione Sardegna, all'art. 3, lettera e), attribuisce alla medesima una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, alla quale non appartengono le norme relative alle procedure di gara ed all'esecuzione del rapporto contrattuale, che costituiscono invece oggetto delle disposizioni del Codice dei contratti, alle quali, pertanto, il legislatore regionale avrebbe dovuto adeguarsi, la disposizione censurata lede la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, in quanto, esorbitando dai limiti della potestà legislativa esclusiva regionale in materia di lavori pubblici di interesse regionale, detta norme in tema di giustificazioni a corredo dell'offerta, in specie mediante la delimitazione dell'obbligo di presentazione delle stesse nei soli casi di offerte anormalmente basse, difformi da quanto stabilito dallo Stato nelle corrispondenti norme del d.lgs. n. 163 del 2006. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - Per la individuazione degli ambiti di legislazione sui quali incidono le norme in materia di appalti e contratti pubblici, v., citate, sentenze n. 401 e n. 431 del 2007.
Massima n. 33023
È costituzionalmente illegittimo l'art. 21, comma 1, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5. Premesso che la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi "ambiti di legislazione", con conseguente interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale - interferenza che, tuttavia, si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto, ma con la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs. n. 163 del 2006 - e premesso altresì che lo statuto della Regione Sardegna, all'art. 3, lettera e), attribuisce alla medesima una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, alla quale non appartengono le norme relative alle procedure di gara ed all'esecuzione del rapporto contrattuale, che costituiscono invece oggetto delle disposizioni del Codice dei contratti, alle quali, pertanto, il legislatore regionale avrebbe dovuto adeguarsi, la disposizione censurata lede la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, in quanto, esorbitando dai limiti della potestà legislativa esclusiva regionale in materia di lavori pubblici di interesse regionale, disciplina il ricorso alla procedura semplificata di gara, in specie con l'ampliamento delle relative ipotesi, in modo difforme da quanto stabilito dallo Stato nelle corrispondenti norme del d.lgs. n. 163 del 2006. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - Per la individuazione degli ambiti di legislazione sui quali incidono le norme in materia di appalti e contratti pubblici, v., citate, sentenze n. 401 e n. 431 del 2007.
Massima n. 33024
È costituzionalmente illegittimo l'art. 22, commi 2, 14, 17 e 18, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5. Premesso che la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi "ambiti di legislazione", con conseguente interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale - interferenza che, tuttavia, si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto, ma con la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs. n. 163 del 2006 - e premesso altresì che lo statuto della Regione Sardegna, all'art. 3, lettera e), attribuisce alla medesima una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, alla quale non appartengono le norme relative alle procedure di gara ed all'esecuzione del rapporto contrattuale, che costituiscono invece oggetto delle disposizioni del Codice dei contratti, alle quali, pertanto, il legislatore regionale avrebbe dovuto adeguarsi, le disposizioni censurate ledono la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, in quanto, esorbitando dai limiti della potestà legislativa esclusiva regionale in materia di lavori pubblici di interesse regionale, disciplinano la pubblicazione dei bandi di gara, in specie con la esclusione della previsione della pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in favore della pubblicazione dei medesimi sui siti internet della Regione, nonché con la introduzione di forme di pubblicità attenuata in relazione a bandi inerenti ad appalti di lavori pubblici di valore ridotto, in modo difforme da quanto stabilito dallo Stato nelle corrispondenti norme del d.lgs. n. 163 del 2006. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - Per la individuazione degli ambiti di legislazione sui quali incidono le norme in materia di appalti e contratti pubblici, v., citate, sentenze n. 401 e n. 431 del 2007.
Massima n. 33025
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 24 e 30, comma 3, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5. Premesso che la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi "ambiti di legislazione", con conseguente interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale - interferenza che, tuttavia, si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto, ma con la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs. n. 163 del 2006 - e premesso altresì che lo statuto della Regione Sardegna, all'art. 3, lettera e), attribuisce alla medesima una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, alla quale non appartengono le norme relative alle procedure di gara ed all'esecuzione del rapporto contrattuale, che costituiscono invece oggetto delle disposizioni del Codice dei contratti, alle quali, pertanto, il legislatore regionale avrebbe dovuto adeguarsi, le disposizioni censurate ledono la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, in quanto, esorbitando dai limiti della potestà legislativa esclusiva regionale in materia di lavori pubblici di interesse regionale, disciplinano la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici e l'individuazione dei criteri di ammissione alla gara in modo difforme da quanto stabilito dallo Stato nelle corrispondenti norme del d.lgs. n. 163 del 2006. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - Per la individuazione degli ambiti di legislazione sui quali incidono le norme in materia di appalti e contratti pubblici, v., citate, sentenze n. 401 e n. 431 del 2007.
Massima n. 33026
È costituzionalmente illegittimo l'art. 26, comma 2, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5. Premesso che la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi "ambiti di legislazione", con conseguente interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale - interferenza che, tuttavia, si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto, ma con la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs. n. 163 del 2006 - e premesso altresì che lo statuto della Regione Sardegna, all'art. 3, lettera e), attribuisce alla medesima una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, alla quale non appartengono le norme relative alle procedure di gara ed all'esecuzione del rapporto contrattuale, che costituiscono invece oggetto delle disposizioni del Codice dei contratti, alle quali, pertanto, il legislatore regionale avrebbe dovuto adeguarsi, la disposizione censurata lede la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, in quanto, esorbitando dai limiti della potestà legislativa esclusiva regionale in materia di lavori pubblici di interesse regionale, individua le cause di esclusione dalle gare con l'introduzione di ulteriori ipotesi fra le quali quella della mancata effettuazione del sopralluogo secondo le modalità fissate dalla stazione appaltante, discostandosi da quanto stabilito dallo Stato nelle corrispondenti norme del d.lgs. n. 163 del 2006. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - Per la individuazione degli ambiti di legislazione sui quali incidono le norme in materia di appalti e contratti pubblici, v., citate, sentenze n. 401 e n. 431 del 2007.
Massima n. 33027
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 35, comma 2, e 36, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5. Premesso che la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi "ambiti di legislazione", con conseguente interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale - interferenza che, tuttavia, si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto, ma con la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs. n. 163 del 2006 - e premesso altresì che lo statuto della Regione Sardegna, all'art. 3, lettera e), attribuisce alla medesima una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, alla quale non appartengono le norme relative alle procedure di gara ed all'esecuzione del rapporto contrattuale, che costituiscono invece oggetto delle disposizioni del Codice dei contratti, alle quali, pertanto, il legislatore regionale avrebbe dovuto adeguarsi, le disposizioni censurate ledono la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, in quanto, esorbitando dai limiti della potestà legislativa esclusiva regionale in materia di lavori pubblici di interesse regionale, prevedono il riconoscimento del diritto di prelazione del promotore rispetto al vincitore della gara discostandosi da quanto stabilito dallo Stato nelle corrispondenti norme del d.lgs. n. 163 del 2006. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - Per la individuazione degli ambiti di legislazione sui quali incidono le norme in materia di appalti e contratti pubblici, v., citate, sentenze n. 401 e n. 431 del 2007.
Massima n. 33028
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 38, comma 1, e 39, commi 1 e 3, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5. Premesso che la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi "ambiti di legislazione", con conseguente interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale - interferenza che, tuttavia, si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto, ma con la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs. n. 163 del 2006 - e premesso altresì che lo statuto della Regione Sardegna, all'art. 3, lettera e), attribuisce alla medesima una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, alla quale non appartengono le norme relative alle procedure di gara ed all'esecuzione del rapporto contrattuale, che costituiscono invece oggetto delle disposizioni del Codice dei contratti, alle quali, pertanto, il legislatore regionale avrebbe dovuto adeguarsi, le disposizioni censurate ledono la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, in quanto, esorbitando dai limiti della potestà legislativa esclusiva regionale in materia di lavori pubblici di interesse regionale, individuano ipotesi peculiari di ricorso alla trattativa privata con e senza pubblicazione di bando discostandosi da quanto stabilito dallo Stato nelle corrispondenti norme del d.lgs. n. 163 del 2006. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - Per la individuazione degli ambiti di legislazione sui quali incidono le norme in materia di appalti e contratti pubblici, v., citate, sentenze n. 401 e n. 431 del 2007.
Massima n. 33029
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 40 e 41 della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5. Premesso che la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi "ambiti di legislazione", con conseguente interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale - interferenza che, tuttavia, si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto, ma con la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs. n. 163 del 2006 - e premesso altresì che lo statuto della Regione Sardegna, all'art. 3, lettera e), attribuisce alla medesima una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, alla quale non appartengono le norme relative alle procedure di gara ed all'esecuzione del rapporto contrattuale, che costituiscono invece oggetto delle disposizioni del Codice dei contratti, alle quali, pertanto, il legislatore regionale avrebbe dovuto adeguarsi, le disposizioni censurate ledono la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, in quanto, esorbitando dai limiti della potestà legislativa esclusiva regionale in materia di lavori pubblici di interesse regionale, identificano nuove ipotesi di ricorso alle spese in economia discostandosi da quanto stabilito dallo Stato nelle corrispondenti norme del d.lgs. n. 163 del 2006. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - Per la individuazione degli ambiti di legislazione sui quali incidono le norme in materia di appalti e contratti pubblici, v., citate, sentenze n. 401 e n. 431 del 2007.
Massima n. 33030
È costituzionalmente illegittimo l'art. 46, commi 4 e 7, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5. Premesso che la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi "ambiti di legislazione", con conseguente interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale - interferenza che, tuttavia, si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto, ma con la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs. n. 163 del 2006 - e premesso altresì che lo statuto della Regione Sardegna, all'art. 3, lettera e), attribuisce alla medesima una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, alla quale non appartengono le norme relative alle procedure di gara ed all'esecuzione del rapporto contrattuale, che costituiscono invece oggetto delle disposizioni del Codice dei contratti, alle quali, pertanto, il legislatore regionale avrebbe dovuto adeguarsi, le disposizioni censurate ledono la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, in quanto, esorbitando dai limiti della potestà legislativa esclusiva regionale in materia di lavori pubblici di interesse regionale, determinano propri criteri di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, discostandosi da quanto stabilito dallo Stato nelle corrispondenti norme del d.lgs. n. 163 del 2006. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - Per la individuazione degli ambiti di legislazione sui quali incidono le norme in materia di appalti e contratti pubblici, v., citate, sentenze n. 401 e n. 431 del 2007.
Massima n. 33031
È costituzionalmente illegittimo l'art. . 54, commi 1, 2, 8, 9, 10 e 11, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5. Premesso che la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi "ambiti di legislazione", con conseguente interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale - interferenza che, tuttavia, si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto, ma con la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs. n. 163 del 2006 - e premesso altresì che lo statuto della Regione Sardegna, all'art. 3, lettera e), attribuisce alla medesima una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, alla quale non appartengono le norme relative alle procedure di gara ed all'esecuzione del rapporto contrattuale, che costituiscono invece oggetto delle disposizioni del Codice dei contratti, alle quali, pertanto, il legislatore regionale avrebbe dovuto adeguarsi, le disposizioni censurate ledono la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, in quanto, esorbitando dai limiti della potestà legislativa esclusiva regionale in materia di lavori pubblici di interesse regionale, individuano le garanzie e le assicurazioni a corredo dell'offerta, discostandosi da quanto stabilito dallo Stato nelle corrispondenti norme del d.lgs. n. 163 del 2006. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - Per la individuazione degli ambiti di legislazione sui quali incidono le norme in materia di appalti e contratti pubblici, v., citate, sentenze n. 401 e n. 431 del 2007.
Massima n. 33032
È costituzionalmente illegittimo l'art. . 5, commi 1 e 6, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5. Premesso che la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi "ambiti di legislazione", con conseguente interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale - interferenza che, tuttavia, si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto, ma con la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs. n. 163 del 2006 - e premesso altresì che lo statuto della Regione Sardegna, all'art. 3, lettera e), attribuisce alla medesima una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, alla quale non appartengono le norme relative alle procedure di gara ed all'esecuzione del rapporto contrattuale, che costituiscono invece oggetto delle disposizioni del Codice dei contratti, alle quali, pertanto, il legislatore regionale avrebbe dovuto adeguarsi, le disposizioni censurate ledono la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, in quanto, esorbitando dai limiti della potestà legislativa esclusiva regionale in materia di lavori pubblici di interesse regionale, intervengono in tema di programmazione dei lavori pubblici regionali, rendendo la stessa non obbligatoria per un gran numero di lavori pubblici per i quali è imposta dalla legislazione statale ed esonera un altrettanto elevato numero di lavori pubblici dall'obbligo di preventiva progettazione preliminare al fine del loro inserimento in programma, statuendo la sufficienza del mero studio di fattibilità, in palese contrasto con quanto stabilito dal legislatore statale. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - Per la individuazione degli ambiti di legislazione sui quali incidono le norme in materia di appalti e contratti pubblici, v., citate, sentenze n. 401 e n. 431 del 2007.
Massima n. 33033
È costituzionalmente illegittimo l'art. 34, comma 1, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5. Premesso che la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi "ambiti di legislazione", con conseguente interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale - interferenza che, tuttavia, si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto, ma con la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs. n. 163 del 2006 - e premesso altresì che lo statuto della Regione Sardegna, all'art. 3, lettera e), attribuisce alla medesima una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, alla quale non appartengono le norme relative alle procedure di gara ed all'esecuzione del rapporto contrattuale, che costituiscono invece oggetto delle disposizioni del Codice dei contratti, alle quali, pertanto, il legislatore regionale avrebbe dovuto adeguarsi, la disposizione censurata lede la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, in quanto, esorbitando dai limiti della potestà legislativa esclusiva regionale in materia di lavori pubblici di interesse regionale, interviene in tema di limiti al corrispettivo dell'appalto, discostandosi da quanto stabilito dallo Stato nelle corrispondenti norme del d.lgs. n. 163 del 2006. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - Per la individuazione degli ambiti di legislazione sui quali incidono le norme in materia di appalti e contratti pubblici, v., citate, sentenze n. 401 e n. 431 del 2007.
Massima n. 33034
È costituzionalmente illegittimo l'art. 51, commi 1 e 3, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5. Premesso che la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi "ambiti di legislazione", con conseguente interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale - interferenza che, tuttavia, si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto, ma con la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs. n. 163 del 2006 - e premesso altresì che lo statuto della Regione Sardegna, all'art. 3, lettera e), attribuisce alla medesima una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, alla quale non appartengono le norme relative alle procedure di gara ed all'esecuzione del rapporto contrattuale, che costituiscono invece oggetto delle disposizioni del Codice dei contratti, alle quali, pertanto, il legislatore regionale avrebbe dovuto adeguarsi, le disposizioni censurate ledono la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, in quanto, esorbitando dai limiti della potestà legislativa esclusiva regionale in materia di lavori pubblici di interesse regionale, intervengono definiscono le modalità di adeguamento dei prezzi dell'appalto, discostandosi da quanto stabilito dallo Stato nelle corrispondenti norme del d.lgs. n. 163 del 2006. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - Per la individuazione degli ambiti di legislazione sui quali incidono le norme in materia di appalti e contratti pubblici, v., citate, sentenze n. 401 e n. 431 del 2007.
Massima n. 33035
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 57, 58, 59 e 60 della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5. Premesso che la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi "ambiti di legislazione", con conseguente interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale - interferenza che, tuttavia, si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto, ma con la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs. n. 163 del 2006 - e premesso altresì che lo statuto della Regione Sardegna, all'art. 3, lettera e), attribuisce alla medesima una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, alla quale non appartengono le norme relative alle procedure di gara ed all'esecuzione del rapporto contrattuale, che costituiscono invece oggetto delle disposizioni del Codice dei contratti, alle quali, pertanto, il legislatore regionale avrebbe dovuto adeguarsi, le disposizioni censurate ledono la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, in quanto, esorbitando dai limiti della potestà legislativa esclusiva regionale in materia di lavori pubblici di interesse regionale, regolano, rispettivamente, la consegna dei lavori, l'inizio delle prestazioni del fornitore o del prestatore di servizi, la sospensione dell'esecuzione, il subappalto, il collaudo e la regolare esecuzione delle commesse, nonché il collaudo dei lavori pubblici, in modo difforme da quanto stabilito dallo Stato nelle corrispondenti norme del d.lgs. n. 163 del 2006. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - Per la individuazione degli ambiti di legislazione sui quali incidono le norme in materia di appalti e contratti pubblici, v., citate, sentenze n. 401 e n. 431 del 2007.
Massima n. 33036
È costituzionalmente illegittimo l'allegato I, punti 45.23 - 45.24 e 45.25, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5. Premesso che la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi "ambiti di legislazione", con conseguente interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale - interferenza che, tuttavia, si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto, ma con la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs. n. 163 del 2006 - e premesso altresì che lo statuto della Regione Sardegna, all'art. 3, lettera e), attribuisce alla medesima una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, alla quale non appartengono le norme relative alle procedure di gara ed all'esecuzione del rapporto contrattuale, che costituiscono invece oggetto delle disposizioni del Codice dei contratti, alle quali, pertanto, il legislatore regionale avrebbe dovuto adeguarsi, le disposizioni censurate ledono la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile, in quanto, esorbitando dai limiti della potestà legislativa esclusiva regionale in materia di lavori pubblici di interesse regionale, dettano norme difformi da quelle nazionali. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - Per la individuazione degli ambiti di legislazione sui quali incidono le norme in materia di appalti e contratti pubblici, v., citate, sentenze n. 401 e n. 431 del 2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 6, dell'art. 9, dell'art. 11, commi 12, 13, 14, 15 e 16, dell'art. 13, commi 3, 4 e 10, dell'art. 16, comma 12, dell'art. 20, comma 5, dell'art. 21, comma 1, dell'art. 22, commi 2, 14, 17 e 18, dell'art. 24, dell'art. 26, comma 2, dell'art. 30, comma 3, dell'art. 34, comma 1, degli artt. 35, comma 2, e 36, degli artt. 38, comma 1, e 39, commi 1 e 3, degli artt. 40 e 41, dell'art. 46, commi 4 e 7, dell'art. 51, commi 1 e 3, dell'art. 54, commi 1, 2, 8, 9, 10 e 11, degli artt. 57, 58, 59 e 60, e dell'allegato I (punti 45.23, 45.24, 45.25) della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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