Corte costituzionale

Sentenza n. 410/2008

Corte cost., sent. 12 dicembre 2008, n. 410

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
410/2008
Data di deposito
12 dicembre 2008
Data di decisione
3 dicembre 2008
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:410

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 2 agosto 2007

Parametri

Massime

Massima n. 33015

Non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese da un proprio componente, per le quali pende un procedimento penale davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dall'Assemblea il 2 agosto 2007. Premesso che, in caso di dichiarazioni rese dal parlamentare extra moenia , la garanzia della insindacabilità può essere riconosciuta quando sussista un nesso funzionale che leghi le opinioni espresse dai parlamentari e la manifestazione di opinioni extra moenia , e che tale nesso ricorre ove siano riscontrabili contemporaneamente il legame temporale tra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo che esso riveli una finalità divulgativa, e la sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari e dichiarazioni esterne, non essendo sufficiente né una mera comunanza di argomenti, né un mero contesto politico cui esse possano riferirsi, nel caso di specie tale nesso non sussiste in quanto, da un lato, tra l'atto tipico (interrogazione in data 22 aprile 2002) e le dichiarazioni extra moenia (interviste rese in data 20 luglio 2004 e in data 11 agosto 2004) vi è una distanza temporale talmente ampia da escludere il carattere divulgativo di tali esternazioni rispetto alla interrogazione, e, dall'altro, tra le affermazioni rese dal deputato nelle interviste e quelle contenute nell'atto funzionale non è ravvisabile una sostanziale corrispondenza di significato. - per l'ammissibilità del conflitto, v. ordinanza n. 84 del 2008. - sul nesso funzionale, v. citate, sentenze n. 135 del 2008, n. 302 del 2007 e n. 371 del 2006. - sulla insufficienza ad integrare il nesso funzionale della mera comunanza di argomenti, ovvero del mero contesto politico tra dichiarazioni extra moenia e atto tipico della funzione parlamentare, v., citate, sentenze n. 317 e n. 258 del 2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Carlo Taormina, per le quali pende un procedimento penale davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 agosto 2007 (doc. n. IV-quater, nn. 19 e 20, limitatamente al R.G.N.R. n. 90 del 2006).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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