Corte costituzionale
Sentenza n. 387/2008
Corte cost., sent. 25 novembre 2008, n. 387
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 387/2008
- Data di deposito
- 25 novembre 2008
- Data di decisione
- 19 novembre 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:387
Norme oggetto del giudizio
- legge provincia Bolzano n. 10 del 12 ottobre 2007
- art. 5, comma 3, legge provincia Bolzano n. 10 del 12 ottobre 2007
- art. 13, comma 1, legge provincia Bolzano n. 10 del 12 ottobre 2007
- art. 5, comma 1, legge provincia Bolzano n. 10 del 12 ottobre 2007
- art. 9-bis, comma 3, legge provincia Bolzano n. 14 del 17 luglio 1987
- art. 16, legge provincia Bolzano n. 10 del 12 ottobre 2007
- art. 22, legge provincia Bolzano n. 10 del 12 ottobre 2007
- art. 3, comma 3, legge provincia Bolzano n. 10 del 12 ottobre 2007
- art. 13, comma 1, legge provinciale n. 10
- art. 19-ter, comma 1, legge provincia Bolzano n. 14 del 17 luglio 1987
- art. 19-ter, comma 2, legge provincia Bolzano n. 14 del 17 luglio 1987
- art. 19-ter, comma 3, legge provincia Bolzano n. 14 del 17 luglio 1987
- art. 19-ter, comma 4, legge provincia Bolzano n. 14 del 17 luglio 1987
- art. 19-ter, comma 6, legge provincia Bolzano n. 14 del 17 luglio 1987
- art. 19-ter, comma 5, legge provincia Bolzano n. 14 del 17 luglio 1987
- art. 21, comma 1, legge provincia Bolzano n. 10 del 12 ottobre 2007
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera s), Costituzione
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 117, comma 2, lettera l), Costituzione
- art. 8, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, direttiva CEE n. 409 del 2 aprile 1979
- art. 19-bis, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 73 del 21 marzo 2005
- direttiva CEE n. 22 del 29 marzo 1999
- art. 8, n. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, decreto legislativo n. 73 del 21 marzo 2005
- art. 4, comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 73 del 21 marzo 2005
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 19, comma 2, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
Massime
Massima n. 32965
Pur se il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri ha individuato la legge impugnata come legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 ottobre, 2007, n. 9, dal complessivo tenore della motivazione, però, si comprende agevolmente che il reale oggetto delle censure statali è costituito dalla legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 ottobre 1997, n. 10.
Massima n. 32966
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 ottobre, 2007, n. 10, constando detto articolo di un solo comma, deve ritenersi riferita all'art. 9- bis , comma 3, della legge della Provincia di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, introdotto dall'art. 5, comma 1, della legge prov. n. 10 del 2007.
Massima n. 32967
Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 ottobre, 2007, n. 10, constando detto articolo di un solo comma, devono intendersi riferite ai corrispondenti commi dell'art. 19- ter della Provincia di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge prov. n. 10 del 2007.
Massima n. 32968
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9- bis , comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, introdotto dall'art. 5, comma 1, della legge provinciale 12 ottobre, 2007, n. 10. Tale questione, infatti, non risulta indicata nella delibera del Consiglio dei ministri con la quale è stata decisa la proposizione della impugnazione. La censura relativa all'art. 16, inoltre, è priva di qualsivoglia motivazione.
Massima n. 32969
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 ottobre, 2007, n. 10. Tale questione, infatti, non risulta indicata nella delibera del Consiglio dei ministri con la quale è stata decisa la proposizione della impugnazione, ed è, inoltre, priva di qualsivoglia motivazione.
Massima n. 32970
In riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 ottobre, 2007, n. 10, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione stessa per avere il ricorrente evocato parametri costituzionali inesistenti (art. 117, secondo comma, lettera t , Cost.) ed inconferenti (art. 117, secondo comma, lettera b , Cost.), in quanto in entrambi i casi si tratta di errori materiali che non incidono sulla corretta individuazione dei termini delle questioni. In particolare, nel primo caso (lettera t ), il parametro inesistente è stato indicato solo nell'epigrafe del ricorso mentre nel secondo caso (lettera b ) è richiamata espressamente la competenza legislativa statale in materia di ordinamento penale (lettera l ), risultando indicata in maniera errata solo la disposizione che la prevede.
Massima n. 32971
In riferimento alle questioni di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 ottobre, 2007, n. 10, va disattesa l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse alla impugnazione, in quanto il mutamento del quadro normativo non incide sulla definizione del giudizio, posto che la legge impugnata è entrata in vigore il 24 ottobre 2007, mentre la sopravvenuta legge prov. 10 giugno 2008, n. 4 è entrata in vigore il 25 giugno 2008, sicché nel lasso di tempo in questione le norme impugnate e poi modificate hanno trovato piena applicazione, mentre le norme impugnate e non modificate continuano a tutt'oggi ad essere in vigore.
Massima n. 32972
È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 3, della legge della Provincia di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 10, nella parte in cui non prevede che nel provvedimento di deroga siano indicate la tipologia e le ragioni della deroga. Premesso che, pur rientrando la disciplina posta dalla disposizione censurata nella materia della caccia, di competenza legislativa primaria della provincia autonoma di Bolzano, spetta pur sempre allo Stato la determinazione degli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, secondo quanto prescrive l'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost., e premesso altresì che la materia «tutela dell'ambiente» non è contemplata nello Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol, con la conseguenza che tutti gli oggetti, che non rientrano nelle specifiche e delimitate competenze attribuite alle Province autonome, rifluiscono nella competenza generale dello Stato nella suddetta materia, la quale implica in primo luogo la conservazione uniforme dell'ambiente naturale, mediante precise disposizioni di salvaguardia non derogabili in alcuna parte del territorio nazionale, fermo l'obbligo, previsto dagli artt. 4 e 8 del citato Statuto speciale, che la legislazione regionale e provinciale sia assoggettata agli obblighi internazionali e quindi ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, tra i quali quello di una disciplina rigorosa dei prelievi venatori in deroga, la norma provinciale impugnata non delimita in modo adeguato le deroghe introdotte, giacché non prevede che nel relativo provvedimento siano indicate le finalità della deroga, elencate invece in modo tassativo dall'art. 9, comma 1, lettere a ), b ) e c ), della direttiva 79/409/CEE ed espressamente richiamate dall'art. 19- bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, non essendo a tal fine sufficiente la previsione che l'assessore provinciale alla caccia adotti un «provvedimento motivato», in quanto in tal modo la norma provinciale predispone una tutela della fauna selvatica inferiore a quella prevista in sede europea e nazionale, che si presenta come più rigorosa e dettagliata. - Sulla competenza statale in ordine alla determinazione degli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna, quale espressione della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, v. citate, ex plurimis , sentenze n. 391 del 2005, n. 311 del 2003, n. 536 del 2002.
Massima n. 32973
È costituzionalmente illegittimo l'art. 19- ter , comma 1, della legge della Provincia di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 10. Premesso che, tenuto conto delle finalità conservative e protettive che sono proprie dei giardini zoologici - i quali tendono ad assimilarsi sempre più a parchi, artificialmente costruiti, che possano unire alla conservazione delle specie animali in condizioni prossime a quelle naturali, fini di istruzione e di svago, nel rispetto del benessere degli esemplari custoditi e delle condizioni idonee alla soddisfazione delle loro esigenze biologiche -, la disciplina ad essi relativa può ritenersi compresa in quella, di competenza legislativa primaria delle Province autonome, in materia di «parchi per la protezione della flora e della fauna», e premesso che tuttavia ciò non comporta che la stessa non sia soggetta ai limiti ed ai condizionamenti che derivano dalla competenza statale generale in materia di tutela dell'ambiente, con la conseguenza che la difformità della normativa provinciale rispetto a quella statale, nelle parti in cui possono essere messi a rischio gli standard uniformi, implica l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost., rispetto al quale la legge dello Stato opera come norma interposta, la disposizione censurata - la quale esclude dall'applicazione della disciplina sui giardini zoologici i circhi, i negozi di animali da compagnia, i centri di allevamento di fauna selvatica, le strutture per la detenzione di uccelli a scopo ornamentale e amatoriale, nonché la detenzione di specie ittiche non protette - risulta difforme da quella statale (art. 2, comma 2, decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73) e quindi viola l'evocato parametro.
Massima n. 32974
È costituzionalmente illegittimo l'art. 19- ter , comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 10. Premesso che, tenuto conto delle finalità conservative e protettive che sono proprie dei giardini zoologici - i quali tendono ad assimilarsi sempre più a parchi, artificialmente costruiti, che possano unire alla conservazione delle specie animali in condizioni prossime a quelle naturali, fini di istruzione e di svago, nel rispetto del benessere degli esemplari custoditi e delle condizioni idonee alla soddisfazione delle loro esigenze biologiche -, la disciplina ad essi relativa può ritenersi compresa in quella, di competenza legislativa primaria delle Province autonome, in materia di «parchi per la protezione della flora e della fauna», e premesso che tuttavia ciò non comporta che la stessa non sia soggetta ai limiti ed ai condizionamenti che derivano dalla competenza statale generale in materia di tutela dell'ambiente, con la conseguenza che la difformità della normativa provinciale rispetto a quella statale, nelle parti in cui possono essere messi a rischio gli standard uniformi, implica l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost., rispetto al quale la legge dello Stato opera come norma interposta, la disposizione censurata - la quale attribuisce all'Osservatorio faunistico provinciale il compito di stabilire, per ogni singola specie, i requisiti strutturali ed organizzativi per l'apertura di un giardino zoologico, le modalità e gli obblighi concernenti la sua conduzione e i motivi e le condizioni per la sua chiusura - si pone in contrasto con la competenza esclusiva statale a determinare gli standard uniformi di tutela della fauna, esercitata dallo Stato con gli artt. 3 e 4, comma 2, lettera b ), del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, che elencano i «requisiti minimi volti a realizzare idonee misure di conservazione», necessari perché un giardino zoologico possa ottenere la licenza di apertura e la cui violazione determina la chiusura dello stesso
Massima n. 32975
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19- ter , comma 3, della legge della provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge provinciale Bolzano 12 ottobre 2007, n. 10, censurato, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettere b ), s ) e t ), della Costituzione, all'art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle «direttive comunitarie contenenti le normative di riferimento». Sul presupposto che debba essere sempre accertata in concreto la sussistenza dei requisiti minimi fissati dalla legge statale, l'attribuzione all'assessore provinciale del potere di rilasciare o negare la licenza per l'apertura di un giardino zoologico non incide sulla garanzia del rispetto degli standard minimi, ma disciplina una funzione amministrativa, che, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, spetta, nella materia «parchi per la protezione della flora e della fauna», di cui all'art. 8, n. 16, dello Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol, alla competenza primaria della provincia.
Massima n. 32976
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19- ter , commi 4 e 6, della legge della provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge provinciale Bolzano 12 ottobre 2007, n. 10, censurato, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettere b ), s ) e t ), della Costituzione, all'art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle «direttive comunitarie contenenti le normative di riferimento». Le funzioni ispettive strumentali alla proroga o alla modifica di una licenza e quelle di sorveglianza sulla gestione dei giardini zoologici - attribuiti dalla norma impugnata all'Osservatorio faunistico provinciale - non si pongono, al pari di quella relativa al rilascio della licenza (v. massima M), in stretta connessione con la verifica dei requisiti minimi e ineriscono naturalmente alle competenze amministrative, che, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, spettano, nella materia «parchi per la protezione della flora e della fauna», di cui all'art. 8, n. 16, dello Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol, alla competenza primaria della provincia.
Massima n. 32977
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19- ter , comma 5, della legge della provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge provinciale Bolzano 12 ottobre 2007, n. 10, censurato, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettere b ), s ) e t ), della Costituzione, all'art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle «direttive comunitarie contenenti le normative di riferimento». La norma censurata, nel prevedere che la licenza rilasciata per le specie appartenenti alle famiglie dei canidi, mustelidi, felidi, cervidi e bovidi sostituisce, ad ogni effetto, limitatamente ai giardini zoologici, la dichiarazione di idoneità rilasciata dalla Commissione scientifica CITES, istituita in esecuzione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale di specie di flora e fauna minacciate di estinzione, introduce un regime di maggior rigore nella protezione della fauna, rispetto a quanto stabilito dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, il quale dispone che il rilascio della licenza sostituisca sempre la dichiarazione di idoneità di cui sopra, fermo restando, peraltro, che il rilascio della licenza da parte dell'autorità provinciale è subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa statale.
Massima n. 32978
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 21, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 10. Tale disposizione, nel prevedere che «Se il mancato rispetto del piano di abbattimento degli ungulati provoca danni al bosco o alle colture agrarie, l'assessore provinciale competente in materia di caccia può prescrivere al gestore del comprensorio interessato una riduzione numerica della loro consistenza, fissando all'uopo un termine, ovvero disporre direttamente gli abbattimenti necessari incaricando a tal fine l'ufficio provinciale competente in materia di caccia», si fonda sul presupposto del mancato rispetto del piano di abbattimento che, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992, è autorizzato dalle Regioni e dalle Province autonome qualora l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ritenga inefficace il ricorso a metodi ecologici, sicché la riduzione del numero degli ungulati, prevista dalla norma impugnata, incide sulla consistenza della fauna in un dato territorio in base ad una decisione unilaterale dell'autorità provinciale, che peraltro si fonda sul mancato rispetto di un regolare piano di abbattimento e prescinde dal parere dell'INFS, che è organo di consulenza non solo dello Stato, ma anche delle Regioni e delle Province autonome nella prospettiva di un controllo efficace degli standard uniformi di tutela della fauna selvatica. - Sul ruolo dell'INFS quale organo di consulenza non solo dello Stato, ma anche delle Regioni e delle Province autonome, v. le citate sentenze n. 210 del 2001 e n. 4 del 2000.
Massima n. 32979
È costituzionalmente illegittimo l'art. 22 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 10. Tale disposizione - la quale prevede una serie di sanzioni penali, per illeciti relativi ad attività venatorie, non mediante un mero rinvio alla legge statale, ma con una specifica ed autonoma determinazione delle fattispecie cui sono collegate le pene previste dall'art. 30 della legge n. 157 del 1992 - non dà luogo ad una semplice utilizzazione di sanzioni penali stabilite da leggi dello Stato per fattispecie coincidenti (consentito dall'art. 23 dello Statuto speciale), ma ad un vero e proprio esercizio della potestà legislativa in materia penale, in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Provincia di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 10 (Modifiche delle leggi provinciali in materia di protezione della fauna selvatica e di esercizio della caccia, di associazioni agrarie nonché di raccolta dei funghi), nella parte in cui non prevede che nel provvedimento di deroga siano indicate la tipologia e le ragioni della deroga;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19-ter, commi 1 e 2, della legge della Provincia di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14 (Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-bis, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, introdotto dall'art. 5, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007, promossa, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione ed all'art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 19-ter della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007, promosse, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost. ed all'art. 8 del d.P.R. n. 670 del 1972, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze