Corte costituzionale
Sentenza n. 376/2008
Corte cost., sent. 20 novembre 2008, n. 376
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 376/2008
- Data di deposito
- 20 novembre 2008
- Data di decisione
- 17 novembre 2008
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:376
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 132, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
- art. 47, legge n. 326 del 24 novembre 2003
Parametri
Massime
Massima n. 32943
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dell'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, censurati, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui escludono dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 - previgente a quella introdotta dall'art. 47 per le malattie professionali derivanti dall'esposizione ultradecennale all'amianto - coloro che, prima del 2 ottobre 2003, non avessero presentato domanda amministrativa di riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 13, comma 8, suddetto, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per insufficienza della motivazione sulla rilevanza: infatti, il rimettente chiede che la dichiarazione di incostituzionalità colpisca quella parte della normativa che condiziona la fruizione del più favorevole regime previgente, da parte di coloro che non avessero maturato il diritto a pensione alla data del 2 ottobre 2003, alla presentazione, alla stessa data, di apposita domanda amministrativa: eliminato tale requisito, visto che i ricorrenti nei giudizi a quibus hanno presentato la domanda entro il 15 giugno 2005 (che è il termine fissato dalla nuova disciplina), le loro domande non troverebbero ostacoli all'accoglimento.
Massima n. 32944
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dell'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, censurati, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui escludono dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 - previgente a quella introdotta dall'art. 47 citato per le malattie professionali derivanti dall'esposizione ultradecennale all'amianto - coloro che, prima del 2 ottobre 2003, non avessero presentato domanda amministrativa di riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 13, comma 8, suddetto. Quest'ultima norma attribuiva ai lavoratori esposti all'amianto il beneficio della moltiplicazione dei periodi di contribuzione, in cui avevano avuto luogo le lavorazioni comportanti contatti con l'amianto, per il coefficiente di 1,50 e stabiliva che tale beneficio era efficace al fine del conseguimento dell'anzianità contributiva necessaria per ottenere la pensione; l'art. 47 impugnato ha ridotto il coefficiente a 1,25, con decorrenza dal 2 ottobre 2003, e ha stabilito che il beneficio non è utilizzabile per la maturazione del diritto alla pensione; successivamente, la legge n. 326 del 2003 ha esteso le previgenti disposizioni a chi, alla data di cui sopra, avesse già maturato il diritto a pensione, e l'art. 3, comma 132, censurato ha ampliato le categorie dei soggetti che possono godere del regime previgente, includendo coloro che, al 2 ottobre 2003, avessero già maturato il diritto al conseguimento dei benefici ex art. 13, comma 8, e a coloro che avessero presentato, entro la stessa data, domanda di riconoscimento all'INAIL. Non si può condividere l'assunto secondo cui, il fatto di aver subordinato l'attribuzione dell'originario regime, più favorevole, alla presentazione di una domanda amministrativa, effettuata entro una data ricadente in un periodo in cui essa non era obbligatoriamente prevista, costituisca la retroattiva - e quindi irragionevole - imposizione di un onere. Il legislatore ha dettato la disciplina transitoria inerente al passaggio da un regime ad un altro e, considerando che ciò comportava un trattamento meno favorevole, ha voluto far salve alcune situazioni ritenute meritevoli di tutela, introducendo disposizioni derogatorie, tra le quali quella relativa a chi avesse precedentemente presentato domanda amministrativa per ottenere il beneficio: va riconosciuta al legislatore ampia discrezionalità, salvo il limite della palese irragionevolezza, nella fissazione delle norme di carattere transitorio, tanto più ove si tratti di disciplina di carattere derogatorio comportante scelte connesse all'individuazione delle categorie dei beneficiari delle prestazioni di carattere previdenziale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), e dell'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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