Corte costituzionale

Sentenza n. 370/2008

Corte cost., sent. 14 novembre 2008, n. 370

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
370/2008
Data di deposito
14 novembre 2008
Data di decisione
5 novembre 2008
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:370

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, legge della Regione Molise n. 5 del 5 maggio 2006
  • art. 12, comma 6, legge della Regione Molise n. 28 del 27 settembre 2006

Parametri

Massime

Massima n. 32914

In relazione alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l ), della Costituzione, dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5, nella parte in cui dispone che «Le aree demaniali marittime della costiera molisana e delle antistanti zone del mare territoriale ricomprese nel comune di Termoli, litorale sud, sono individuate dalla linea di demarcazione determinata con verbale dell'undici dicembre 1984 della Capitaneria di porto di Pescara», e dell'art. 12, comma 6, della legge della Regione Molise 27 settembre 2006, n. 28, nella parte in cui dispone che «Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 2006, n. 5, si interpretano nel senso di determinare quali sono nella Regione Molise le zone di cui agli articoli 822 del codice civile e 28 del codice della navigazione», va disattesa l'eccezione di inammissibilità delle questioni stesse per difetto di rilevanza. Posto che le questioni sono state sollevate nel corso di un giudizio cautelare rinviato dalla Corte di cassazione a seguito di annullamento della parte della decisione relativa alla sussistenza del requisito del periculum in mora , il rimettente ha motivato, in modo ampio e articolato, in ordine al periculum , ritenendolo sussistente.

Massima n. 32915

In relazione alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l ), della Costituzione, dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5, nella parte in cui dispone che «Le aree demaniali marittime della costiera molisana e delle antistanti zone del mare territoriale ricomprese nel comune di Termoli, litorale sud, sono individuate dalla linea di demarcazione determinata con verbale dell'undici dicembre 1984 della Capitaneria di porto di Pescara», e dell'art. 12, comma 6, della legge della Regione Molise 27 settembre 2006, n. 28, nella parte in cui dispone che «Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 2006, n. 5, si interpretano nel senso di determinare quali sono nella Regione Molise le zone di cui agli articoli 822 del codice civile e 28 del codice della navigazione», va disattesa l'eccezione di inammissibilità delle questioni stesse per omessa motivazione sulla rilevanza. L'ordinanza riporta, infatti, nel dettaglio il percorso argomentativo circa la sussistenza della natura demaniale del terreno sul quale insistono gli immobili in sequestro e, in sede di valutazione cautelare, tale motivazione è ampiamente sufficiente.

Massima n. 32916

Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5, e l'art. 12, comma 6, della legge della Regione Molise 27 settembre 2006, n. 28. Premesso che la titolarità di funzioni legislative e amministrative della Regione in ordine all'utilizzazione di determinati beni non può incidere sulle facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario e che la disciplina degli aspetti dominicali del demanio statale rientra nella materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato, sicché la legge regionale non può derogare ai criteri fissati dal codice civile (art. 822, il quale include tra i beni che fanno parte del demanio statale il lido del mare e la spiaggia) e dal codice della navigazione (art. 28, il quale attribuisce questa tipologia di beni al demanio marittimo) stabilendo linee di demarcazione che vengano a sottrarre il lido del mare o la spiaggia di una determinata area dai beni appartenenti al demanio marittimo, il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2006, nella parte in cui dispone che «Le aree demaniali marittime della costiera molisana e delle antistanti zone del mare territoriale ricomprese nel comune di Termoli, litorale sud, sono individuate dalla linea di demarcazione determinata con verbale dell'undici dicembre 1984 della Capitaneria di porto di Pescara», e la successiva norma di interpretazione di cui all'art. 12, comma 6, della legge regionale n. 28 del 2006, che espressamente prevede «Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 2006, n. 5, si interpretano nel senso di determinare quali sono nella Regione Molise le zone di cui agli articoli 822 del codice civile e 28 del codice della navigazione», violano la competenza esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, comma secondo, lettera l ), Cost. - Sul rapporto tra esercizio di funzioni amministrative della Regione su determinati beni e diritti dominicali spettanti allo Stato in quanto proprietario dei medesimi beni, v. citate, sentenze n. 102 e n. 94 del 2008, n. 286 del 2004, n. 343 del 1995. - In particolare, sulle funzioni relative ai beni del demanio marittimo, v., citate, sentenze n. 427 del 2004, n. 89 del 2006, n. 344 e n. 255 del 2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale), e dell'art. 12, comma 6, della legge della Regione Molise 27 settembre 2006, n. 28 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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