Corte costituzionale
Sentenza n. 338/2008
Corte cost., sent. 10 ottobre 2008, n. 338
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 338/2008
- Data di deposito
- 10 ottobre 2008
- Data di decisione
- 8 ottobre 2008
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:338
Norme oggetto del giudizio
- art. 50, comma 2, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 32851
E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, censurato in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che i condannati per uno dei reati indicati nel comma 1 dell'art. 4- bis della stessa legge possano essere ammessi al regime di semilibertà solo se abbiano espiato i due terzi della pena, anche quando il residuo non eccede i tre anni. Invero, posto che secondo il rimettente la norma censurata sarebbe irragionevole in quanto, a parità di pena da scontare, consente ai condannati per reati compresi nell'elenco dell'art. 4- bis legge cit. di accedere al regime più favorevole dell'affidamento in prova, ma non a quello, meno favorevole della semilibertà, deve ritenersi che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 5 della legge 27 maggio 1998, n. 165 (recante modifiche all'art. 656 cod. proc. pen. ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.), non sussiste una completa parificazione dei due istituti in questione. Infatti, la diversa disciplina, che aggrava la posizione dei condannati per i reati inseriti nel catalogo dell'art. 4- bis rispetto agli altri, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova, non è irragionevole in quanto trova una doppia giustificazione, frutto di fattori convergenti: in positivo, nella maggiore gravità dei delitti indicati nella norma; in negativo, nell'impossibilità di una ragionevole previsione che il soggetto non commetterà altri reati. - Sulla non omogeneità del regime dell'affidamento in prova e della semilibertà v., citata, sentenza n. 100/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Roma con l'ordinanza citata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 ottobre 2008.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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