Corte costituzionale

Sentenza n. 337/2008

Corte cost., sent. 10 ottobre 2008, n. 337

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
337/2008
Data di deposito
10 ottobre 2008
Data di decisione
8 ottobre 2008
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:337

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, legge della Regione Puglia n. 7 del 21 maggio 2002

Parametri

Massime

Massima n. 32848

Deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, poiché asseritamente proposta in difetto delle condizioni per pronunciare sentenza nel giudizio a quo , e comunque in mancanza della prova scritta richiesta dall'art. 186- ter cod. proc. civ. Difatti, il rimettente ha esaustivamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti ai fini dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, esaurendo in tal modo un apprezzamento che gli compete in via esclusiva, e che è a sua volta finalizzato alla necessaria ed immediata applicazione della norma di legge su cui cade il dubbio di legittimità costituzionale. Nello stesso senso, v. la citata sentenza n. 219/2008.

Massima n. 32849

Deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, in quanto un eventuale accoglimento della questione sarebbe privo di effetti concreti nel giudizio a quo , poiché «resterebbe in vita» il provvedimento dirigenziale con cui la Regione avrebbe introdotto in via amministrativa un criterio di rimborso equivalente a quello sancito legislativamente dalla disposizione impugnata. Infatti, quand'anche sia corretta la premessa da cui muove la Regione in ordine alla attuale operatività del predetto provvedimento dirigenziale, già annullato dal giudice amministrativo in primo grado, resta pur sempre certo che un effetto concreto sul processo principale deriverebbe in via immediata dalla cessazione dell'efficacia della norma avente forza di legge, con conseguente riespansione dei poteri dell'Autorità giudiziaria nei confronti del mero provvedimento amministrativo, seppur di identico contenuto.

Massima n. 32850

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7 - disposizione che reca un'interpretazione di una delibera del Consiglio regionale, indicante i criteri di rimborso, da parte delle ASL, delle endoprotesi applicate ai pazienti ad opera dei soggetti accreditati nell'ambito del servizio sanitario -, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione. Essa, infatti, si basa sull'erroneo convincimento del giudice a quo in ordine al carattere innovativo, con efficacia retroattiva, del criterio di rimborso indicato dalla norma impugnata, mentre invece essa si limita ad assegnare alla disposizione interpretata un significato nella stessa già contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario; sicché deve escludersi che la disposizione censurata possa ritenersi irragionevole, ovvero lesiva, quand'anche assunta nella prospettiva dell'esercizio dell'impresa. In senso analogo, sul principio di ragionevolezza, v. le citate sentenze n. 162/2008, n. 234/2007, n. 274/2006, nonché, sul principio dell'affidamento del cittadino nella certezza dell'ordinamento giuridico, la sentenza n. 172/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 ottobre 2008.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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