Corte costituzionale

Sentenza n. 330/2008

Corte cost., sent. 1° agosto 2008, n. 330

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
330/2008
Data di deposito
1° agosto 2008
Data di decisione
30 luglio 2008
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:330

Norme oggetto del giudizio

  • (doc. IV-ter, n. 2-A), deliberazione del Senato della Repubblica del 30 gennaio 2007
  • (doc. IV-ter, n. 2-A), deliberazione del Senato della Repubblica del 30 gennaio 2007

Parametri

Massime

Massima n. 32829

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 30 gennaio 2007, di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un senatore, nei confronti del quale pende procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa, va disattesa l'eccezione di inammissibilità, formulata sull'assunto che il giudice ricorrente non avrebbe riportato nell'atto introduttivo del giudizio le espressioni del senatore sulle quali verte il conflitto. Ed invero, nel ricorso, il giudice riproduce l'imputazione formulata dal pubblico ministero nella quale sono riportate le affermazioni offensive della reputazione delle persone offese coinvolte nella vicenda; ciò consente esattamente di identificare, come esige il principio di autosufficienza dell'atto introduttivo del giudizio, le dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare.

Massima n. 32830

Non spettava al Senato della Repubblica affermare che i fatti per i quali è in corso davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il procedimento penale a carico di un proprio componente costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e conseguentemente va annullatala la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 gennaio 2007. Premesso che per l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento - alla quale è subordinata la prerogativa dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione - è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell'esercizio di attività parlamentare, nel caso di specie difetta il nesso funzionale tra le affermazioni formulate dal senatore nell'articolo di stampa, oggetto del procedimento penale, e qualsivoglia atto parlamentare, non potendo il mero riferimento all'attività parlamentare o comunque all'inerenza a temi di rilievo generale, entro cui le dichiarazioni si possano collocare, valere in sé a connotarle quali espressive della funzione, ove esse non costituiscano la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni. - Sul nesso funzionale ai fini dell'insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost., v. le citate sentenze nn. 10 e 11/2000. - Sull'inidoneità della inerenza delle dichiarazioni a temi dibattuti in Parlamento ad integrare il nesso funzionale, v., citate, le sentenze nn. 152, 166 e 302/2007. - Sulla funzionalizzazione della insindacabilità alla tutela delle prerogative delle Camere e sulla impossibilità di ridurre detta garanzia a privilegio personale conseguente alla mera qualità di parlamentare, v., citata, sentenza n. 120/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che i fatti per i quali è in corso davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il procedimento penale a carico del senatore Raffaele lannuzzi, di cui al ricorso in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 gennaio 2007 (Doc. IV-ter, n. 2-A).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 agosto 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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