Corte costituzionale

Sentenza n. 322/2008

Corte cost., sent. 1° agosto 2008, n. 322

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
322/2008
Data di deposito
1° agosto 2008
Data di decisione
30 luglio 2008
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:322

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 1, legge della Regione Veneto n. 17 del 20 luglio 2007
  • art. 7, comma 2, legge della Regione Veneto n. 17 del 20 luglio 2007
  • art. 7, comma 3, legge della Regione Veneto n. 17 del 20 luglio 2007
  • art. 8, legge della Regione Veneto n. 17 del 20 luglio 2007
  • art. 29, legge della Regione Veneto n. 17 del 20 luglio 2007
  • art. 32, legge della Regione Veneto n. 17 del 20 luglio 2007
  • art. 43, comma 1, legge della Regione Veneto n. 17 del 20 luglio 2007
  • art. 22, legge della Regione Veneto n. 17 del 20 luglio 2007
  • art. 24, legge della Regione Veneto n. 17 del 20 luglio 2007

Parametri

Massime

Massima n. 32798

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, comma 1, 7, commi 2 e 3, 8, 29, 32, e 43, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 17 del 2007, promosse con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m ), della Costituzione, perché non sorrette da specifiche argomentazioni. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare in modo generico la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili (fra le quali può annoverarsi l'attività imprenditoriale a cui è dedicato il libro V del codice civile)».

Massima n. 32799

Sono costituzionalmente illegittimi (con assorbimento delle ulteriori questioni) gli articoli 6, comma 1, 7, commi 2 e 3, 8, 22, 24, 29, 32, 43, comma 1, della legge della Regione Veneto 20 luglio 2007, n. 17. La normativa regionale censurata dallo Stato contiene una disciplina diversa da quella del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) per quanto attiene ai seguenti oggetti: affidamento dei servizi tecnici relativi all'architettura e all'ingegneria (artt. 6, comma 1, e 7, commi 2 e 3) riferibile all'ambito della legislazione sulle «procedure di affidamento»; verifica e validazione del progetto (art. 8), inerente all'ambito della «progettazione»; offerte anomale (art. 22) e procedura negoziata (art. 24), relative all'ambito delle procedure di affidamento; subappalti (art. 29), relativi ad analoga materia disciplinata dal codice dei contratti pubblici; leasing immobiliare (art. 32), relativo in parte all'ambito della «progettazione», in parte alla «esecuzione dei contratti» e comunque rientrante, insieme all'istituto del subappalto, nella materia «ordinamento civile»; verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 43), inerente a «contratti relativi alla tutela dei beni culturali». Orbene, la normativa regionale detta una disciplina difforme da quella nazionale in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base all'art. 117, secondo comma, Cost., riducendo, da un lato, l'area alla quale si applicano le regole concorrenziali dirette a consentire la piena esplicazione del mercato nel settore degli appalti pubblici a tutti gli operatori economici («tutela della concorrenza») e alterando, dall'altro, le regole contrattuali che disciplinano i rapporti privati («ordinamento civile»). - Si vedano, in senso analogo, le citate sentenze nn. 431 e 401/2007 e n. 282/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 6, comma 1, 7, commi 2 e 3, 8, 22, 24, 29, 32, 43, comma 1, della legge della Regione Veneto 20 luglio 2007, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche»);

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto gli articoli 6, comma 1, 7, commi 2 e 3, 8, 29, 32, e 43, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 17 del 2007, promosse con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in relazione alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili (fra le quali può annoverarsi l'attività imprenditoriale a cui è dedicato il libro V del codice civile)», dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 agosto 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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