Corte costituzionale

Sentenza n. 320/2008

Corte cost., sent. 30 luglio 2008, n. 320

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
320/2008
Data di deposito
30 luglio 2008
Data di decisione
29 luglio 2008
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:320

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 4, legge della Regione Calabria n. 9 del 11 maggio 2007
  • art. 1, legge della Regione Calabria n. 12 del 20 giugno 2007
  • art. 2, legge della Regione Calabria n. 12 del 20 giugno 2007

Parametri

Massime

Massima n. 32793

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge della Regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9, sollevate in relazione all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e ), della Costituzione. Infatti, in considerazione dell'intervenuta abrogazione della norma impugnata (ad opera dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2007, n. 24, che ha espressamente sostituito l'articolo 20, comma 4, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9), il ricorrente ha rinunciato al ricorso, ritenendo che, adottando la nuova norma, il legislatore regionale si sia adeguato ai rilievi governativi, e non risulta che la norma censurata abbia avuto medio tempore attuazione. - In senso analogo, v. le citate ordinanze n. 345/2006, n. 477 e n. 428/2005.

Massima n. 32794

In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Calabria 20 giugno 2007, n. 12, vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dalla Regione resistente per asserito difetto di motivazione delle censure sollevate in relazione all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e ), della Costituzione, in quanto le argomentazioni svolte dal Governo a sostegno delle censure, sebbene sintetiche, consentono l'inequivoca determinazione dell'oggetto del giudizio e delle ragioni che fondano i dubbi di legittimità costituzionale sollevati, nonché il vaglio, in limine litis, attraverso l'esame della motivazione e del suo contenuto, della sussistenza dello specifico interesse a ricorrere in relazione alle disposizioni impugnate. - V., in senso analogo, le citate sentenze n. 25/2008, n. 248 e n. 215/2006, n. 450 e n. 360/2005, n. 213/2003.

Massima n. 32795

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alle censure sollevate nei confronti dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 20 giugno 2007, n. 12 per ritenuta violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettera e ), della Costituzione. Tale norma, che aveva modificato l'articolo 20, comma 4, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, è stata sostituita dall'art. 1 della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2007, n. 24, sicché, posto che in conseguenza di tale modifica, il ricorrente ha proposto rinuncia parziale al ricorso, ritenendola satisfattiva della pretesa avanzata con l'impugnazione e che la norma impugnata, priva medio tempore di applicazione, è stata modificata in conformità ai rilievi espressi dal ricorrente, devono ritenersi venute meno le ragioni della controversia.

Massima n. 32796

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Calabria 20 giugno 2007, n. 12 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e ), della Costituzione (con assorbimento delle ulteriori censure). La norma regionale impugnata, disponendo la proroga dei contratti di gestione dei servizi di elisoccorso regionale fino al 31 dicembre 2007, disciplina le procedure di affidamento dell'appalto di un servizio pubblico regionale, peraltro in deroga alle procedure di gara, così invadendo la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale, esercitata con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fra le cui disposizioni inderogabili si colloca l'art. 4, il quale espressamente stabilisce, fra l'altro, che «le Regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento; ai criteri di aggiudicazione». Difatti, la disciplina delle procedure di gara e, in particolare, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, in quanto mirano a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono riconducibili all'àmbito della materia «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera e , della Costituzione), sicché l'esclusività di tale competenza si traduce nella legittima adozione, da parte del legislatore statale, di una disciplina integrale e dettagliata delle richiamate procedure e nell'inderogabilità delle relative disposizioni, idonee ad incidere, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse sono propri, sulla totalità degli àmbiti materiali entro i quali si applicano. - Sulla riconducibilità delle procedure di gara alla materia "tutela della concorrenza", v. le citate sentenze n. 430 e n. 401/2007. - Sui criteri di identificazione della materia nella quale si collocano le norme impugnate, v. la citata sentenza n. 165/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Calabria 20 giugno 2007, n. 12 (Modifica alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, ed ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario);

dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge della Regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, con il ricorso n. 33 del 2007;

dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 20 giugno 2007, n. 12 (Modifica alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, ed ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, con il ricorso n. 35 del 2007.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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