Corte costituzionale

Sentenza n. 297/2008

Corte cost., sent. 25 luglio 2008, n. 297

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
297/2008
Data di deposito
25 luglio 2008
Data di decisione
9 luglio 2008
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:297

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 32758

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma, del codice di procedura civile, censurato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo la decorrenza del termine annuale per l'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza, anziché dalla sua comunicazione a cura della cancelleria, non assicurerebbe alle parti il diritto di difesa costituzionalmente garantito, per non essere alle stesse assicurato il godimento per intero del termine per impugnare. La norma censurata opera un non irragionevole bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa: l'ampiezza del termine annuale consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo uso della diligenza dovuta in rebus suis ; la decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del dies a quo dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata ex officio . - Per la declaratoria di inammissibilità e di manifesta inammissibilità di altre questioni aventi ad oggetto la medesima disposizione, v., citate, sentenza n. 584/1990 e ordinanza n. 129/1991. - Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme in materia fallimentare sulla decorrenza di termini processuali per l'impugnazione di un atto da un determinato evento, ovvero dall'affissione, anziché dalla comunicazione dello stesso v., rispettivamente, ex plurimis , le citate sentenze n. 201/1993; n. 881/1988; nn. 156 e 102/1986; n. 303/1985; sentenze n. 224/2004; n. 211/2001; nn. 152 e 151/1980. - Sulla necessità che l'interessato sia posto in condizione di conoscere la decorrenza iniziale del termine decadenziale senza l'imposizione di oneri eccedenti la normale diligenza, v., citata, ordinanza n. 56/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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