Corte costituzionale
Sentenza n. 286/2008
Corte cost., sent. 18 luglio 2008, n. 286
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 286/2008
- Data di deposito
- 18 luglio 2008
- Data di decisione
- 9 luglio 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:286
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, legge n. 1383 del 9 dicembre 1941
- art. 215, codice penale militare di pace
- art. 3, legge n. 1383 del 9 dicembre 1941
Parametri
Massime
Massima n. 32729
Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, nella parte in cui, dopo avere previsto che il militare della Guardia di Finanza il quale «si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui esercita la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del codice penale militare di pace», non prevede che «tale disposizione non si applica quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita»; e dell'art. 215 cod. pen. mil. pace nella parte in cui non prevede che «tale disposizione non si applica quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita», sono entrambe rilevanti per la decisione del giudizio a quo , in quanto solo la declaratoria di incostituzionalità di entrambe le norme censurate determinerebbe l'invocata applicazione alla fattispecie del più mite trattamento sanzionatorio di cui all'art. 314, cpv., cod. pen. e la conseguente devoluzione della cognizione del reato alla giurisdizione del giudice ordinario.
Massima n. 32730
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, nella parte in cui si riferisce al militare della Guardia di finanza che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita. La norma censurata, la quale prevede per il militare della Guardia di finanza il peculato d'uso militare, assoggettandolo alla stessa pena dettata per il peculato (reclusione da due a dieci anni), determina, rispetto alla disciplina dettata, dopo la legge n. 86 del 1990, per il peculato d'uso comune, di cui all'art. 314, secondo comma, cod. pen., una evidente disparità di trattamento, perché tale condotta ha ora autonoma rilevanza penale ed è assoggettata a una pena sensibilmente più mite (reclusione da sei mesi a tre anni), del tutto priva di ragionevolezza, posto che le situazioni regolate dalle normative a raffronto sono in tutto simili, differenziandosi tra loro unicamente per la qualifica soggettiva del colpevole, ossia l'appartenenza dello stesso all'amministrazione militare, pur se, anche in ambito militare, il peculato d'uso presenta, rispetto al peculato vero e proprio, un grado di offensività sensibilmente minore. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - Sulla insussistenza di ragioni giustificative di una disparità di trattamento tra il peculato militare, disciplinato dall'art. 215 cod. pen. mil. pace, e il peculato comune, v., citate, sentenze n. 4/1974, n. 473/1990, n. 448/1991.
Massima n. 32731
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 215 del codice penale militare di pace nella parte in cui si riferisce anche al militare che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita. La norma censurata, la quale sanziona il peculato d'uso militare assoggettandolo alla stessa pena dettata per il peculato (reclusione da due a dieci anni), determina, rispetto alla disciplina dettata, dopo la legge n. 86 del 1990, per il peculato d'uso comune, di cui all'art. 314, secondo comma, cod. pen., una evidente disparità di trattamento, perché tale condotta ha ora autonoma rilevanza penale ed è assoggettata a una pena sensibilmente più mite (reclusione da sei mesi a tre anni), del tutto priva di ragionevolezza, posto che le situazioni regolate dalle normative a raffronto sono in tutto simili, differenziandosi tra loro unicamente per la qualifica soggettiva del colpevole, ossia l'appartenenza dello stesso all'amministrazione militare, pur se, anche in ambito militare, il peculato d'uso presenta, rispetto al peculato vero e proprio, un grado di offensività sensibilmente minore. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - Sulla insussistenza di ragioni giustificative di una disparità di trattamento tra il peculato militare, disciplinato dall'art. 215 cod. pen. mil. pace, e il peculato comune, v., citate, sentenze n. 4/1974, n. 473/1990, n. 448/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, nella parte in cui si riferisce al militare della Guardia di finanza che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace nella parte in cui si riferisce anche al militare che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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