Corte costituzionale
Sentenza n. 285/2008
Corte cost., sent. 18 luglio 2008, n. 285
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 285/2008
- Data di deposito
- 18 luglio 2008
- Data di decisione
- 9 luglio 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:285
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 6 del 17 aprile 2007
- art. 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 6 del 17 aprile 2007
- art. 3, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 6 del 17 aprile 2007
- art. 4, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 6 del 17 aprile 2007
- art. 6, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 6 del 17 aprile 2007
- art. 7, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 6 del 17 aprile 2007
- art. 2, comma 2, lettere a) e c), legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 6 del 17 aprile 2007
- art. 1, comma 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 6 del 17 aprile 2007
Parametri
- art. 117, comma 2, lettera a), Costituzione
- art. 2, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, statuto regione Valle d'Aosta
Massime
Massima n. 32721
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 6 e 7 della legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale), e «in particolare - a titolo indicativo e non esaustivo -» degli artt. 2, 3, 4, 6 e 7 della predetta legge, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata sul rilievo che la legge impugnata conterrebbe disposizioni dal contenuto eterogeneo. La legge censurata contiene una disciplina unitaria di una serie di iniziative regionali tra loro affini e il thema decidendum è chiaro e delineato con precisione nell'atto introduttivo, trattandosi di appurare se l'unitaria disciplina dettata dalla legge regionale invada o meno la competenza riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera a ), della Costituzione, mentre il fatto che quelle attività, in tutto o in parte, non rientrino nella materia «politica estera» costituisce aspetto attinente al merito della questione e non alla sua ammissibilità.
Massima n. 32722
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 6 e 7 della legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale), e «in particolare - a titolo indicativo e non esaustivo -» degli artt. 2, 3, 4, 6 e 7 della predetta legge, l'impugnazione proposta in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera a) , della Costituzione e degli artt. 2 e 3 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, deve ritenersi circoscritta agli artt. 2, 3, 4, 6 e 7, perché nel ricorso sono formulate specifiche censure solamente rispetto a tali norme.
Massima n. 32723
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6. Premesso che sono lesive della competenza statale in materia di politica estera le norme regionali che prevedano, in capo alla Regione, il potere di determinare gli obiettivi della cooperazione internazionale e gli interventi di emergenza ed il potere di individuare i destinatari dei benefici sulla base di criteri fissati dalla stessa Regione, giacché tali norme, implicando l'impiego diretto di risorse, umane e finanziarie, in progetti destinati a offrire vantaggi socio-economici alle popolazioni e agli Stati beneficiari ed entrando in tal modo nella materia della cooperazione internazionale, autorizzano e disciplinano attività di politica estera, la norma censurata viola detta competenza statale, in quanto disciplina attività di cooperazione internazionale consistenti in progetti che richiedono un intervento, definito nel tempo e nelle risorse impiegate, volti al sostegno di azioni di autosviluppo sostenibile delle popolazioni destinatarie, ovvero consistenti in programmi che richiedono un intervento complesso e protratto nel tempo, volti alla realizzazione di azioni di cooperazione o di iniziative di partenariato territoriale tra le comunità destinatarie e la comunità valdostana oppure diretti all'assistenza alle istituzioni pubbliche locali dei Paesi destinatari, al fine di contribuire allo sviluppo delle capacità amministrative e gestionali locali. - Sulla competenza statale in materia di politica estera, v., citate, sentenze n. 131/2008 e n. 211/2006.
Massima n. 32724
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6 della legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6. Premesso che rientrano nella politica estera dello Stato, come iniziative di cooperazione, sia la fornitura di materiali di prima necessità e attrezzature alle popolazioni colpite, sia la collaborazione tecnica, anche mediante l'invio di personale regionale, ed eventuale coordinamento delle risorse umane messe a disposizione da associazioni, istituti, Enti pubblici o privati, sia il sostegno a Enti che operano per finalità di cooperazione umanitaria e di emergenza, sia, infine, la raccolta e la costituzione di fondi, con la promozione di pubbliche sottoscrizioni di denaro da far affluire su apposito capitolo di bilancio per interventi a favore delle popolazioni colpite da emergenze, la disposizione censurata viola l'indicata competenza statale, in quanto, nell'ambito delle attività straordinarie di emergenza e di carattere umanitario, stabilisce che la Regione può sia attuare iniziative proprie ai sensi della legge reg. Valle d'Aosta 18 gennaio 2001, n. 5, sia aderire ad iniziative promosse a livello statale o internazionale, prevedendo, con particolare riferimento agli interventi svolti in adesione ad attività di protezione civile o di soccorso ed assistenza promosse a livello statale, che restano di competenza regionale le scelte in ordine alle modalità di attuazione - che pure attengono alla politica estera riservata allo Stato - mentre la prevista adesione ad iniziative promosse a livello internazionale non esclude affatto il rischio che essa sia in contrasto con la politica estera dello Stato italiano, il quale ben può avere obiettivi diversi da quelli perseguiti da altri Stati o dalle organizzazioni internazionali. - Sulla riserva alla competenza dello Stato in materia di politica estera degli interventi in materia di protezione civile all'estero, v., citata, sentenza n. 131/2008.
Massima n. 32725
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2, lettere a) e c) , della legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6. Dalla illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 6 della medesima legge, discende la illegittimità costituzionale della disposizioni censurate, le quali prevedono, in generale, rispettivamente, le iniziative di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e con i Paesi in via di transizione (disciplinate specificatamente dall'art. 4) e quelle in caso di emergenze straordinarie e di carattere umanitario (disciplinate specificatamente dall'art. 6).
Massima n. 32726
L'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, lettere a) e c) , 4 e 6 della legge regionale Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6 non è esclusa per il fatto che l'art. 1, comma 2, della stessa legge regionale stabilisce che le iniziative sono promosse ed attuate dalla Regione «nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato». Infatti una simile clausola non è idonea a salvaguardare le prerogative dello Stato in materia di politica estera, mentre l'art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, lungi dal porsi in contrasto con la riserva esclusiva di competenza statale in materia di politica estera, detta specifiche e particolari cautele per lo svolgimento concreto della sola condotta internazionale delle Regioni, senza che, poi, possa avere rilievo il fatto che già l'art. 5, comma 1, lettera a) , della legge della Regione Valle d'Aosta 16 marzo 2006, n. 8, non impugnato dallo Stato, abbia disposto che la Giunta regionale provvede, tra l'altro, alla realizzazione di iniziative nel settore «cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario», riguardando dette iniziative solo attività di rilievo internazionale della Regione nelle materie di competenza della Regione medesima e non anche in quelle, come appunto la politica estera, che tali non sono. - Sulla inidoneità di analoghe clausole contenute in leggi di altre Regioni, v., citate, sentenze n. 131/2008 e n. 211/2006.
Massima n. 32727
Non è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera a) , della Costituzione e agli artt. 2 e 3 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, la questiona di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge regionale Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6. Invero, venuta meno, a seguito della dichiarazione dell'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, lettere a) e c) , 4 e 6, la possibilità per la Regione di promuovere ed attuare autonomamente interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazione, la norma censurata - che definisce i «soggetti della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale» - si può applicare solamente al fine di individuare i soggetti che attuano le iniziative di educazione, formazione e studio di cui all'art. 5 (norma non impugnata e concernente attività da svolgere nell'ambito del territorio regionale e dirette alla comunità regionale), e quindi non viola la competenza statale in materia di politica estera.
Massima n. 32728
Non è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera a) , della Costituzione e agli artt. 2 e 3 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, la questiona di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge regionale Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6. Invero, venuta meno, a seguito della dichiarazione dell'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, lettere a) e c) , 4 e 6, la possibilità per la Regione di promuovere ed attuare autonomamente interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazione, la norma censurata - che disciplina la programmazione - si applica alla sola attività di educazione, formazione e studio di cui all'art. 5 (norma non impugnata e concernente attività da svolgere nell'ambito del territorio regionale e dirette alla comunità regionale), e quindi non viola la competenza statale in materia di politica estera.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, lettere a) e c), 4 e 6 della legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale);
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 7 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 6 del 2007, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, e 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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