Corte costituzionale
Sentenza n. 28/2008
Corte cost., sent. 21 febbraio 2008, n. 28
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 28/2008
- Data di deposito
- 21 febbraio 2008
- Data di decisione
- 11 febbraio 2008
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:28
Norme oggetto del giudizio
- (doc. IV-quater, n. 123), deliberazione della Camera dei deputati del 8 febbraio 2006
- (doc. IV-quater, n. 123), deliberazione della Camera dei deputati del 8 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32112
Nel giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal GIP presso il Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla delibera 8 febbraio 2006 con cui è stata dichiarata l'insindacabilità delle opinioni espresse da un deputato nei confronti di un magistrato, per le quali pende procedimento penale per diffamazione, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per carente descrizione dei fatti nell'atto introduttivo, dal momento che la descrizione delle dichiarazioni oggetto del conflitto è sufficiente alla loro compiuta identificazione, considerato che il giudice riproduce integralmente il capo di imputazione e riporta il contenuto della Relazione della Giunta per le autorizzazioni in ordine al contenuto e alla successione temporale degli atti funzionali. - Sulla riproduzione integrale del capo di imputazione ai fini della identificazione delle dichiarazioni oggetto del conflitto, v., citata, sentenza n. 271/2007. - Sul rilievo del contenuto della Relazione della Giunta per le autorizzazioni ai fini della identificazione delle dichiarazioni oggetto del conflitto v., citata, sentenza n. 331/2006.
Massima n. 32113
Non spettava alla Camera dei deputati affermare, con la delibera 8 febbraio 2006 (doc. IV- quater , n. 123), che le dichiarazioni espresse da un deputato e per le quali pende procedimento penale per diffamazione dinanzi al GIP presso il Tribunale di Roma costituivano opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. Infatti, non solo non sono stati indicati atti parlamentari tipici anteriori o contestuali alle dichiarazioni, compiuti dallo stesso deputato, ai quali possano essere riferite le opinioni oggetto di conflitto, ma neppure rilevano atti provenienti da altri esponenti dello stesso gruppo parlamentare, poiché la verifica del nesso funzionale deve essere effettuata con riferimento alla stessa persona, non potendosi configurare una sorta di insindacabilità di gruppo. La delibera di insindacabilità di cui sopra deve, pertanto, essere annullata. - Sulla irrilevanza di atti provenienti da altri parlamentari dello stesso gruppo v., citata, tra le altre da ultimo, sentenza n. 304/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali pende un procedimento penale a carico del deputato Maurizio Gasparri davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 2006 (Doc. IV-quater, n. 123).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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