Corte costituzionale
Sentenza n. 279/2008
Corte cost., sent. 16 luglio 2008, n. 279
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 279/2008
- Data di deposito
- 16 luglio 2008
- Data di decisione
- 9 luglio 2008
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:279
Norme oggetto del giudizio
- decreto del GIP del 18 settembre 2007
Parametri
Massime
Massima n. 32709
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti, è ammissibile l'intervento di soggetto già parte del giudizio principale, qualora, come nel caso di specie, tale soggetto possa subire gli effetti dell'esito del giudizio relativo al conflitto, senza possibilità di far valere le proprie ragioni. - V. il precedente di cui alla sentenza n. 195/2007, citata.
Massima n. 32710
Deve essere confermato l'orientamento già espresso secondo il quale l'identità formale degli enunciati di cui agli artt. 68, primo comma, e 122, quarto comma, Cost. non riflette una compiuta assimilazione tra le assemblee parlamentari e i consigli regionali, in quanto le attribuzioni di questi ultimi - diversamente dalle funzioni assegnate alle Camere - si inquadrano nell'esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite ma non si esprimono a livello di sovranità; va parimenti disattesa la richiesta di estendere alle Regioni l'efficacia inibitoria delle delibere parlamentari di insindacabilità dei membri delle Camere disciplinata dalla legge n. 140 del 2003, vista la diversa posizione dei Consigli regionali e delle Assemblee parlamentari. - V., citate, sentenze n. 301 e n. 195/2007.
Massima n. 32711
Spettava allo Stato e, per esso, al GUP presso il Tribunale di Torino, emettere il decreto del 18 settembre 2007 con cui è stato disposto il giudizio nei confronti di un consigliere regionale in relazione a dichiarazioni da questi rese nei riguardi di un dirigente. Infatti, la "Relazione causa bi-alluvionati" contenente le dichiarazioni che hanno dato origine al procedimento penale non può essere considerata come manifestazione di opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni consiliari, essendo stata formata dall'autore in qualità di Assessore agli affari legali della Giunta piemontese, laddove la prerogativa costituzionale di cui all'art. 122, quarto comma, Cost., riguarda solo gli atti compiuti dal membro del Consiglio regionale (e non quelli compiuti dagli assessori). Appaiono, inoltre, irrilevanti gli ulteriori atti funzionali citati nella relazione della Giunta regionale per le elezioni, le ineleggibilità e le incompatibilità a firma di altri consiglieri. Le dichiarazioni de quibus non sono, pertanto, state rese nell'esercizio della funzione consiliare e non sono coperte dalla immunità di cui all'art. 122, quarto comma, Cost. - V., citate, sentenze n. 97/2008 e n. 195/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spettava allo Stato e, per esso, al Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Torino, emettere il decreto del 18 settembre 2007, con cui è stato disposto il giudizio nei confronti del consigliere regionale Matteo Brigandì per il reato di diffamazione a lui ascritto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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