Corte costituzionale

Sentenza n. 279/2008

Corte cost., sent. 16 luglio 2008, n. 279

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
279/2008
Data di deposito
16 luglio 2008
Data di decisione
9 luglio 2008
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:279

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del GIP del 18 settembre 2007

Parametri

Massime

Massima n. 32709

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti, è ammissibile l'intervento di soggetto già parte del giudizio principale, qualora, come nel caso di specie, tale soggetto possa subire gli effetti dell'esito del giudizio relativo al conflitto, senza possibilità di far valere le proprie ragioni. - V. il precedente di cui alla sentenza n. 195/2007, citata.

Massima n. 32710

Deve essere confermato l'orientamento già espresso secondo il quale l'identità formale degli enunciati di cui agli artt. 68, primo comma, e 122, quarto comma, Cost. non riflette una compiuta assimilazione tra le assemblee parlamentari e i consigli regionali, in quanto le attribuzioni di questi ultimi - diversamente dalle funzioni assegnate alle Camere - si inquadrano nell'esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite ma non si esprimono a livello di sovranità; va parimenti disattesa la richiesta di estendere alle Regioni l'efficacia inibitoria delle delibere parlamentari di insindacabilità dei membri delle Camere disciplinata dalla legge n. 140 del 2003, vista la diversa posizione dei Consigli regionali e delle Assemblee parlamentari. - V., citate, sentenze n. 301 e n. 195/2007.

Massima n. 32711

Spettava allo Stato e, per esso, al GUP presso il Tribunale di Torino, emettere il decreto del 18 settembre 2007 con cui è stato disposto il giudizio nei confronti di un consigliere regionale in relazione a dichiarazioni da questi rese nei riguardi di un dirigente. Infatti, la "Relazione causa bi-alluvionati" contenente le dichiarazioni che hanno dato origine al procedimento penale non può essere considerata come manifestazione di opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni consiliari, essendo stata formata dall'autore in qualità di Assessore agli affari legali della Giunta piemontese, laddove la prerogativa costituzionale di cui all'art. 122, quarto comma, Cost., riguarda solo gli atti compiuti dal membro del Consiglio regionale (e non quelli compiuti dagli assessori). Appaiono, inoltre, irrilevanti gli ulteriori atti funzionali citati nella relazione della Giunta regionale per le elezioni, le ineleggibilità e le incompatibilità a firma di altri consiglieri. Le dichiarazioni de quibus non sono, pertanto, state rese nell'esercizio della funzione consiliare e non sono coperte dalla immunità di cui all'art. 122, quarto comma, Cost. - V., citate, sentenze n. 97/2008 e n. 195/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spettava allo Stato e, per esso, al Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Torino, emettere il decreto del 18 settembre 2007, con cui è stato disposto il giudizio nei confronti del consigliere regionale Matteo Brigandì per il reato di diffamazione a lui ascritto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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