Corte costituzionale
Sentenza n. 277/2008
Corte cost., sent. 16 luglio 2008, n. 277
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 277/2008
- Data di deposito
- 16 luglio 2008
- Data di decisione
- 9 luglio 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:277
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Calabria n. 27 del 28 dicembre 2007
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 5, legge n. 225 del 24 febbraio 1992
- art. 107, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 5, comma 4, bis, decreto legge n. 343 del 7 settembre 2001
- art. 1, legge n. 401 del 9 novembre 2001
Massime
Massima n. 32705
Lo Stato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ha una specifica competenza a disciplinare gli eventi di natura straordinaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c ), della stessa legge. Più specificamente, tale competenza si sostanzia nel potere del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di deliberare e revocare lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. L'esercizio di questi poteri deve avvenire d'intesa con le Regioni interessate, sulla base di quanto disposto dall'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dall'art. 5, comma 4- bis , del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 9 novembre 2001, n. 401. Inoltre, per l'attuazione dei predetti interventi di emergenza, possono essere adottate ordinanze - anche da parte di Commissari delegati (art. 5, comma 4, della legge n. 225 del 1992) - in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto, tuttavia, dei principi generali dell'ordinamento giuridico (art. 5, comma 2). - In senso analogo, v. la citata sentenza n. 284/2006.
Massima n. 32706
È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Calabria 28 dicembre 2007, n. 27 per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione (con assorbimento dell'esame dell'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87), in quanto la legge regionale impugnata, disponendo la sospensione degli effetti prodotti dall'ordinanza n. 6294 del 2007, emanata dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale, pur essendo ancora in atto la situazione di emergenza, ha violato i principi fondamentali posti dall'art. 5 della legge n. 225 del 1992. Siffatti interventi, lungi dal costituire svolgimento attuativo dei principi fondamentali posti dal legislatore statale, si pongono l'obiettivo di neutralizzare gli effetti prodotti da ordinanze che rinvengono il proprio fondamento giustificativo nella legge statale e nella potestà di dettare i principi fondamentali in una materia affidata alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni. Sul punto, va ribadito (v. sentenza n. 284 del 2006) che il legislatore regionale non può utilizzare la potestà legislativa per paralizzare - nel periodo di vigenza della situazione di emergenza ambientale - gli effetti di provvedimenti di necessità ed urgenza, non impugnati, emanati in attuazione delle riportate disposizioni di legge espressive di principi fondamentali. Inoltre, occorre mantenere separati i profili di rilevanza costituzionale afferenti al rapporto tra competenze legislative attribuite ai diversi livelli di governo che possono venire in rilievo nei giudizi di impugnazione delle leggi, dagli aspetti relativi alla illegittimità delle ordinanze di necessità ed urgenza. Tale ultimo profilo, in realtà, appartiene al piano dell'esercizio concreto delle funzioni amministrative, e deve essere dedotto nelle competenti sedi giudiziarie ed eventualmente, ricorrendone i necessari presupposti, anche innanzi alla Corte costituzionale mediante ricorso per conflitto di attribuzione. Infine, le norme censurate non possono rinvenire la loro giustificazione, sul piano costituzionale, nella natura transitoria, peraltro solo apparente, del precetto in esse contenuto. Infatti, tali norme, pur stabilendo formalmente che la sospensione «avrà la durata massima di 60 giorni dall'insediamento della Commissione di verifica», aggiungono che la stessa permarrà «fino al pronunciamento di merito» da parte della medesima Commissione e quindi senza la predeterminazione di un termine finale di durata della sospensione stessa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2007, n. 27 (Integrazione piano regionale dei rifiuti).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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