Corte costituzionale

Sentenza n. 242/2008

Corte cost., sent. 2 luglio 2008, n. 242

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
242/2008
Data di deposito
2 luglio 2008
Data di decisione
23 giugno 2008
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:242

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 231, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 232, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 233, legge n. 266 del 23 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 32655

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, secondo il diritto vivente delle Sezioni riunite della Corte dei conti, consentono che, in presenza di appelli contrapposti della parte pubblica e delle parti private, la richiesta di definizione del procedimento, se previamente estesa dalla parte privata, in replica all'appello della parte pubblica, all'eventuale successiva maggior condanna, possa essere esaminata e definita dopo l'esame e la definizione degli appelli. E non prevedono invece il differimento del termine per proporre appello della parte pubblica all'esito dello spirare del termine per presentare l'istanza da parte del soggetto condannato dal primo giudice. La questione prospettata dalla parte privata è del tutto irrituale, perché questa non può ampliare o modificare l'oggetto del giudizio di costituzionalità, quale definito dall'ordinanza di rimessione. - In senso analogo, v. le citate sentenze nn. 146 e 64/2008, n. 321/2007 e n. 376/2004.

Massima n. 32656

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, secondo il diritto vivente delle Sezioni riunite della Corte dei conti, consentono che, in presenza di appelli contrapposti della parte pubblica e delle parti private, la richiesta di definizione del procedimento, se previamente estesa dalla parte privata, in replica all'appello della parte pubblica, all'eventuale successiva maggior condanna, possa essere esaminata e definita dopo l'esame e la definizione degli appelli. Il giudice a quo , nel ritenere irrimediabilmente vincolante la impostazione fatta propria dalle Sezioni riunite, non si dà carico di sperimentare altre soluzioni conformi a Costituzione, né prende in esame la coeva giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale la ratio delle norme in esame è soltanto quella di ottenere una accelerazione del processo, nonché un rapido incameramento da parte dell'Erario almeno delle somme di minore entità, e non quello di configurare una ipotesi di condono. - In materia si v. la citata coeva giurisprudenza costituzionale: sentenze nn. 183 e 184/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione terza di appello, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2008.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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